Cassazione Penale, Sentenza n. 18752/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 27/07/2015 - 13/01/2016, in relazione a un provvedimento custodiale adottato nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Il ricorrente era stato poi definitivamente assolto. La Corte territoriale aveva rigettato la domanda ritenendo che il ricorrente avesse concorso con condotta gravemente colposa a determinare la misura cautelare (ipotesi di riparazione 'sostanziale' ex art. 314, comma 1 c.p.p.). Il ricorrente ha censurato l'omissione, nell'ordinanza impugnata, della valutazione dei provvedimenti di annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare (anche da parte della Corte di Cassazione e del Tribunale del riesame) e ha dedotto che la vicenda rientrava nell'ipotesi di ingiustizia formale ex art. 314, comma 2 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza della Corte d'appello, rinviando la causa per nuovo esame. La Corte di legittimità ha rilevato che la richiesta di riparazione era riconducibile all'ipotesi di ingiustizia formale (art. 314, comma 2 c.p.p.), atteso che il titolo custodiale era stato annullato e successivamente il Tribunale del riesame, in ottemperanza alla pronuncia di legittimità, aveva escluso la sussistenza della gravità indiziaria sulla base di una rivalutazione degli stessi elementi. La Cassazione ha richiamato il principio consolidato (Sezioni Unite D'Ambrosio) secondo cui non si può ritenere che il soggetto abbia contribuito con dolo o colpa grave a determinare la custodia cautelare quando l'insussistenza originaria delle condizioni di applicabilità della misura sia stata accertata sulla base degli stessi elementi in possesso del giudice che aveva adottato la misura. Pertanto la decisione impugnata è stata annullata e la Corte d'appello di Catanzaro è stata rimandata a riesaminare la domanda tenendo conto dell'identità (o meno) del materiale probatorio avuto dal giudice della cautela rispetto a quello ritenuto dal Tribunale del riesame.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Il comma 1 disciplina la riparazione per ingiusta detenzione 'sostanziale' quando il detenuto ha concorso con dolo o colpa grave; il comma 2 tutela l'ipotesi di ingiustizia 'formale' per provvedimenti successivamente annullati o privi di titolo valido. La Cassazione ha ritenuto applicabile il comma 2 perché il titolo custodiale è stato annullato e l'insussistenza delle condizioni di applicabilità è stata accertata sulla base degli stessi elementi
art. 74 d.P.R. 309/90
Fattispecie di reato alla base del provvedimento custodiale; il ricorrente è stato imputato per tale norma ma poi definitivamente assolto, elemento rilevante per la domanda di riparazione
artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
Norme che fissano le condizioni di applicabilità delle misure cautelari. La giurisprudenza richiamata esclude che la condotta della persona possa essere ritenuta causa ostativa alla riparazione quando la successiva valutazione, basata sui medesimi elementi, abbia escluso l'esistenza di tali condizioni
Giurisprudenza: Sez. U. D'Ambrosio
Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010
Principio secondo cui la rilevanza della condotta 'colposo-dolosa' del soggetto non può essere valutata come ostacolo all'indennizzo quando l'accertamento dell'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura sia avvenuto sulla base degli stessi elementi a disposizione del giudice della cautela; in tali casi manca il nesso causale tra condotta e detenzione
Giurisprudenza: Sorrentino
Cass., Sez. 3-4, 15 marzo 1995
Richiama la nozione di idoneità a indurre in errore la 'struttura giudiziaria' nel suo complesso come parametro per valutare la rilevanza della condotta del prevenuto ai fini dell'esclusione dell'indennizzo
Massime di principio
- Se la misura cautelare viene poi annullata e l'insussistenza delle condizioni di applicabilità è accertata sulla base degli stessi elementi in possesso del giudice che adottò la misura, non si può escludere l'indennizzo invocando una condotta dolosa o gravemente colposa del detenuto (principio D'Ambrosio).
- Il giudice della riparazione deve verificare specificamente se la valutazione che ha escluso la sussistenza delle condizioni cautelari si è fondata sul medesimo materiale probatorio o su elementi nuovi e rilevanti; l'esito della verifica è determinante per valutare l'eventuale concorso di colpa del ricorrente.
- Quando si chiede la riparazione è essenziale che siano espressamente indicate e valutate le pronunce di annullamento o revoca dei provvedimenti cautelari: la loro omissione può costituire vizio motivazionale.
- In caso di nuova valutazione basata su elementi diversi o nuovi rispetto a quelli originariamente disponibili, può essere invece possibile ritenere la rilevanza della condotta del soggetto e valutare un'eventuale esclusione o riduzione dell'indennizzo.
- In sede di rinvio il giudice di merito dovrà disciplinare anche le spese, e motivare puntualmente il confronto tra i materiali esaminati nelle diverse fasi giudiziarie.
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