Cassazione Penale, Sentenza n. 46989/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne pronunciate in abbreviato dal Tribunale di Nocera Inferiore e dalla Corte d'appello di Salerno per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) a carico di entrambi e per porto di coltello (art. 4, comma 2, legge 110/1975) a carico della sola Donnarumma. Le censure dedotte miravano a rilevare vizi di motivazione e violazioni di legge: si sosteneva l'irrilevanza penale della detenzione in quanto destinata al consumo personale (per Fattoruso), per la Donnarumma si richiedeva la qualificazione della sua condotta come mera connivenza/errore sul fatto e, quanto al coltello, l'applicazione della causa di non punibilità per lieve entità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero essenzialmente una diversa valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Ha confermato la correttezza della valutazione del giudice del merito che ha collegato la destinazione allo spaccio: contenitore con 23 confezioni di cocaina trovato su strada, occultamento di marijuana nella pulsantiera dell'auto, composizione e frammentazione della somma di denaro rinvenuta, condizioni economiche dell'imputato e modalità di occultamento. Quanto alla Donnarumma, la Corte territoriale ha ritenuto non credibile la versione difensiva e ha valorizzato i comportamenti attivi ostativi al rinvenimento, escludendo che si trattasse di mera connivenza. Il ricorso relativo all'applicazione dell'art. 131-bis è stato rigettato perché il porto del coltello è stato ritenuto non di lieve entità. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.73, comma 5
Applicato per far ritenere la detenzione finalizzata allo spaccio; la Corte ha valutato globalmente quantità, confezionamento, modalità di occultamento, comportamento degli imputati e denaro rinvenuto per inferire la destinazione non personale.
legge 18 aprile 1975, n.110, art.4, comma 2
Richiamata in relazione al porto di coltello: la Corte territoriale ha ritenuto integrato il reato e ha escluso che l'oggetto potesse ricadere in una causa di non punibilità per lieve entità.
codice penale, art.131-bis
La causa di non punibilità per fatto di lieve entità è stata negata: il porto del coltello è stato ritenuto grave/di rilevanti dimensioni e la fattispecie non compatibile con il beneficio.
d.P.R. n.309/1990, art.73-bis, comma 1, lett. a)
Richiamato in via interpretativa: si afferma che il solo superamento dei limiti tabellari non crea presunzione assoluta di spaccio; tuttavia, la Corte ha considerato il dato quantitativo insieme ad altri indici per confermare la destinazione a spaccio.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina in fatto: le impugnazioni che si riducono a una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
- In materia di stupefacenti la sola quantità non è automaticamente prova di finalità di spaccio; occorre valutare complessivamente packaging, occultamento, luogo, comportamenti, presenza di denaro 'spezzettato' e condizioni economiche dell'imputato.
- La mera presenza o passiva accettazione di stupefacente non esclude responsabilità: atti attivi volti a ostacolare il rinvenimento (es. trattenere l'involucro) possono configurare partecipazione e favorire l'imputazione.
- La causa di non punibilità per lieve entità (art. 131-bis) non è applicabile se l'oggetto materiale o la condotta dimostrano una gravità non trascurabile (es. coltello di rilevanti dimensioni).
- Le dichiarazioni difensive discordanti rispetto a elementi oggettivi (confezionamento, occultamento, comportamenti al momento del sequestro) hanno scarsa efficacia se contrastano con riscontri concreti e univoci.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46973/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46975/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46976/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46979/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46981/2022 del 13/12/2022
- Sentenza penale · 13 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46983/2022 del 13/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →