Ordinanza n. 1250/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato, emesso e notificato dalla prefettura di Napoli in data 29/08/2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta all'ingresso per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all'ingresso per motivi di lavoro subordinato adottata dalla Prefettura di Napoli, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione emerge che la domanda cautelare era stata già respinta con una precedente ordinanza interinale e che il ricorrente l'aveva riproposta senza indicare circostanze sopravvenute, né fatti già esistenti ma conosciuti soltanto successivamente, idonei a giustificare la revoca o la modifica della precedente decisione cautelare. Il ricorrente aveva inoltre prospettato una nuova attività lavorativa quale elemento sopravvenuto, ma tale circostanza riguardava una rivalutazione della posizione sostanziale distinta dall'impugnazione del provvedimento originario di revoca e non risultava ancora seguita da un'espressa manifestazione provvedimentale dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda incidentale di sospensione ai sensi dell'art. 55 c.p.a. In sede cautelare non sono apparsi prima facie ravvisabili i presupposti per concedere la tutela richiesta. In particolare, la riproposizione dell'istanza non era sorretta da sopravvenienze o da elementi precedentemente non conosciuti tali da consentire il riesame della precedente ordinanza cautelare di rigetto. Inoltre, la nuova attività lavorativa allegata dal ricorrente non era pertinente all'odierno thema decidendum, limitato all'impugnazione del primo provvedimento di revoca del nulla osta, poiché avrebbe richiesto una nuova e distinta valutazione procedimentale, non ancora formalizzata dall'amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti propri della tutela cautelare; il giudice ha escluso, allo stato della sommaria delibazione, la sussistenza prima facie delle condizioni per la sospensione dell'atto.
Massime di principio
- La riproposizione di una domanda cautelare già respinta richiede l'allegazione di circostanze sopravvenute, oppure di fatti già esistenti ma conosciuti o divenuti conoscibili solo successivamente, idonei a giustificare la revoca o la modifica della precedente ordinanza; in mancanza, la nuova istanza è priva del necessario presupposto.
- Nel giudizio cautelare il thema decidendum resta delimitato dall'atto impugnato: fatti sopravvenuti che richiedano una nuova valutazione amministrativa non possono essere utilizzati per ottenere la sospensione dell'originario provvedimento in assenza di un nuovo ed espresso atto dell'amministrazione.
- La mera prospettazione di una nuova attività lavorativa, se non tradotta in una distinta manifestazione provvedimentale dell'amministrazione, non impone al giudice cautelare di rivalutare il provvedimento originario di revoca del nulla osta.
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