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Sentenza

Sentenza n. 1725/2026 - Salerno, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO della sentenza del Tribunale di Salerno n. 837/2024

Giustizia amministrativa202601181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per originaria carenza di interesse: al momento dell’introduzione del giudizio, il 18 giugno 2026, la ricorrente aveva già conseguito il bene della vita richiesto, poiché il Ministero aveva accreditato le somme il 22 aprile 2026. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 300 euro oltre accessori di legge.

TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 837/2024, che riconosceva il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo nominale complessivo di 1.000 euro

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 837/2024, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e condannato il Ministero all’attribuzione della Carta del docente per complessivi 1.000 euro. Il Ministero ha eccepito di avere già dato esecuzione alla decisione, accreditando il bonus il 22 aprile 2026, prima della notifica del ricorso, avvenuta il 18 giugno 2026. La ricorrente ha confermato l’avvenuto accredito.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026, il Collegio - previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. di un profilo di inammissibilità del ricorso in quanto proposto successivamente alla esecuzione della sentenza del Giudice, e sentita l’Avvocatura sul punto, la quale ha insistito sulle spese - ha disposto il passaggio in decisione della causa;

    Il giudice ha previamente segnalato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il profilo di inammissibilità rilevato d’ufficio, consentendo il contraddittorio prima della decisione.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è inammissibile per carenza originaria di interesse quando l’amministrazione ha già integralmente eseguito il giudicato e il ricorrente ha conseguito il bene della vita prima dell’introduzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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