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Sentenza

Sentenza n. 3517/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202306204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di stato della sospensione dal servizio per dieci mesi, inflitta dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri il 27 agosto 2018

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha impugnato la sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare di stato. In primo grado aveva dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010, dei parametri costituzionali, dell’art. 6 CEDU e dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sostenendo che la sanzione di stato fosse una seconda sanzione per i medesimi fatti già puniti nel 2011 con sette giorni di consegna semplice, in violazione del principio ne bis in idem; dall’altro, la violazione dell’art. 120 del d.P.R. n. 3/1957 e della l. n. 241/1990 per il mancato rispetto del termine di novanta giorni tra gli atti del procedimento disciplinare. In appello ha riproposto la censura relativa al ne bis in idem, sostenendo inoltre che la possibilità di riaprire il procedimento disciplinare in conseguenza del giudicato penale, introdotta dalla l. n. 124/2015 e dal d.lgs. n. 91/2016, non fosse applicabile a procedimenti già conclusi prima dell’entrata in vigore della riforma. La prima sanzione riguardava l’allontanamento dal centro commerciale dopo una testata al volto di un addetto alla vigilanza; la successiva sanzione di stato riguardava invece la rapina impropria e le lesioni personali aggravate accertate con sentenza penale irrevocabile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso la violazione del ne bis in idem perché l’identità del fatto deve essere valutata secondo la corrispondenza storico-naturalistica degli elementi della condotta, dell’evento e del nesso causale, considerando anche tempo, luogo e persona. La sanzione di corpo aveva colpito la condotta di resistenza e allontanamento dopo la testata al vigilante, mentre la sanzione di stato riguardava una condotta più ampia e diversa, costituita dalla rapina impropria, comprensiva della sottrazione della merce e della successiva violenza per assicurare l’impunità, nonché dalle lesioni personali aggravate. La condotta oggetto della prima sanzione costituiva soltanto un segmento delle condotte successivamente contestate e non ne esauriva il disvalore disciplinare e penale. Il giudicato penale vincolava inoltre l’accertamento del fatto ai sensi dell’art. 653, comma 1-bis, c.p.p. Il Collegio ha ritenuto comunque legittima anche la riapertura del procedimento: il procedimento riavviato nel 2018 era soggetto, in applicazione del principio tempus regit actum, alla disciplina vigente al momento del riavvio; la novella dell’art. 1393 del codice dell’ordinamento militare consentiva la riapertura quando dalla sentenza irrevocabile risultasse un fatto potenzialmente sanzionabile con la perdita del grado per rimozione. La circolare del 26 agosto 2015 riguardava soltanto i procedimenti pendenti alla data della riforma e non quelli già conclusi e successivamente riavviati. Il motivo relativo ai termini procedimentali, già dichiarato inammissibile dal TAR per genericità, non è stato posto a fondamento dell’accoglimento dell’appello. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1393 d.lgs. n. 66/2010

    La disciplina vigente al momento del riavvio del procedimento disciplinare consente la riapertura del procedimento concluso quando dalla sentenza penale irrevocabile risulti un fatto potenzialmente sanzionabile con la perdita del grado per rimozione.

  • art. 15 l. n. 124/2015

    Ha modificato la disciplina del rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare, consentendo, secondo la decisione, la riapertura del procedimento nei casi previsti dall’art. 1393 del codice dell’ordinamento militare.

  • art. 4, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 91/2016

    Richiamato quale ulteriore disposizione di riformulazione dell’art. 1393 del codice dell’ordinamento militare.

  • art. 653, comma 1-bis, c.p.p.

    Il fatto materiale accertato con sentenza penale irrevocabile non può essere rimesso in discussione nel procedimento disciplinare nei limiti considerati dalla decisione.

  • art. 120 d.P.R. n. 3/1957

    Invocato dall’appellante con riguardo al rispetto dei termini del procedimento disciplinare; la relativa censura era stata dichiarata inammissibile dal TAR per genericità.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dall’appellante quale parametro convenzionale a sostegno del principio ne bis in idem.

  • art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato dall’appellante quale parametro sovranazionale a sostegno del divieto di duplice sanzione per il medesimo fatto.

Massime di principio

  • Ai fini del ne bis in idem, l’identità del fatto richiede la corrispondenza storico-naturalistica della condotta, dell’evento e del nesso causale, con riguardo anche alle circostanze di tempo, luogo e persona; la mera identità del contesto spazio-temporale non è sufficiente.
  • Quando una prima sanzione disciplinare colpisce soltanto un segmento della condotta e una successiva sanzione riguarda una condotta più ampia, con ulteriori elementi materiali ed eventi naturalistici dotati di autonomo disvalore, non ricorre identità del fatto ai fini del ne bis in idem.
  • La condotta di violenza o resistenza già sanzionata disciplinarmente non coincide necessariamente con la più ampia condotta di rapina impropria e lesioni personali accertata in sede penale, quando quest’ultima comprenda ulteriori condotte, eventi e finalità.
  • Il procedimento disciplinare riavviato dopo la conclusione del precedente procedimento è regolato, secondo il principio tempus regit actum, dalla disciplina vigente al momento del riavvio, salvo diverse disposizioni transitorie applicabili.
  • Una disciplina transitoria che mantiene il regime previgente per i procedimenti disciplinari pendenti al momento dell’entrata in vigore della riforma non si estende, in assenza di una previsione in tal senso, ai procedimenti già conclusi e successivamente riavviati.
  • Nel procedimento disciplinare, l’accertamento del fatto materiale contenuto in una sentenza penale irrevocabile opera nei limiti previsti dall’art. 653, comma 1-bis, c.p.p. e non può essere nuovamente contestato in sede disciplinare.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneTermini del procedimentoDecadenza e tardività

Testo integrale

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