Cassazione Penale, Sentenza n. 24296/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere dal 3/8/2012 all'11/6/2013 e agli arresti domiciliari fino al 3/12/2013. La Corte territoriale aveva motivato il rigetto ritenendo emerse, dalle intercettazioni telefoniche, frequentazioni ambigue e un ruolo dell'istante quale autista e interlocutore dei fornitori di sostanze stupefacenti. Il ricorrente ha censurato l'ordinanza per inosservanza ed errata applicazione dell'art. 314 c.p.p. e per vizio di motivazione, sottolineando che le intercettazioni utilizzate dalla Corte d'appello erano state ritenute incerte nel giudizio di cognizione e che l'assoluzione nei due gradi aveva escluso l'identificazione del colloquiante nelle captazioni (soprannomi 'Lino', 'Spasella', 'Nino'). Il Procuratore generale ha chiesto annullamento con rinvio; il MEF ha chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bari per nuovo esame. La Corte ha rilevato una contraddittorietà intrinseca nell'ordinanza impugnata, che aveva indicato come esclusiva fonte probatoria le intercettazioni che, nel giudizio di cognizione, erano state ritenute non riconducibili al De Lasa. La Cassazione ha imposto alla Corte territoriale di riesaminare gli atti valutando se esistano captazioni diverse o altri elementi indiziari, emersi nelle indagini preliminari e non sconfessati dalla sentenza assolutoria, che possano dimostrare condotte concretanti colpa grave e dunque ostative al diritto alla riparazione. Ha inoltre demandato alla Corte d'appello la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma sul rimedio per la riparazione dell'ingiusta detenzione. La Corte ha richiamato il principio che, nell'accertare l'esistenza di colpa grave che osti alla riparazione, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le prove raccolte nelle indagini preliminari e non può basarsi esclusivamente su elementi che il giudice della cognizione abbia escluso in modo definitivo.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (artt. 73 e 74)
Norme che disciplinano i reati relativi agli stupefacenti che hanno costituito il titolo dell'indagine e delle imputazioni nei confronti del ricorrente; citate per inquadrare il procedimento penale di riferimento.
Principio giurisprudenziale richiamato dalla sentenza
«Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che sono stati esclusi dal giudice della cognizione».
La Corte ribadisce l'autonomia del giudizio per la riparazione rispetto al processo penale sostanziale, ma precisa che tale autonomia non autorizza a ritenere provati fatti che il giudice di merito ha già escluso in modo motivato; pertanto il giudice della riparazione deve verificare se insistano altri elementi probatori non disconosciuti dalla sentenza di assoluzione.
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale ma non può ignorare valutazioni probatorie definitive del giudice di cognizione: non si possono ritenere provati fatti che la sentenza ha escluso.
- Il diniego di riparazione non può fondarsi esclusivamente su elementi probatori (es. intercettazioni) che, nel processo di merito, sono stati ritenuti non riconducibili all'imputato per errori di identificazione; occorre verificare l'esistenza di altre captazioni o di elementi indiziari indipendenti e non sconfessati dalla sentenza assolutoria.
- In caso di incertezza sull'identificazione nelle intercettazioni (soprannomi, riconoscimenti dubbi), il giudice della riparazione deve valutare con attenzione l'attendibilità dell'attribuzione e non limitarsi ad assumerla come fonte esclusiva della condotta ostativa.
- La prova della 'colpa grave' che osterebbe la riparazione dev'essere emersa già nelle indagini preliminari: il giudice deve individuare e motivare quali elementi delle indagini giustifichino il rifiuto della riparazione.
- Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il nuovo esame deve confrontarsi esplicitamente con le statuizioni del giudizio di cognizione e motivare puntualmente l'uso o il disconoscimento di singole fonti probatorie.
- Le spese del giudizio di legittimità possono essere regolate dalla Corte di appello in sede di nuovo esame: è opportuno prevedere la richiesta motivata di rimborso delle spese collegate all'ingiusta detenzione.
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