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Sentenza

Sentenza n. 2191/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante aveva promosso dinanzi al TAR Liguria un giudizio di esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice civile che aveva ordinato al Ministero l’attribuzione della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Il TAR aveva accolto la domanda, liquidando le spese di lite in euro 500,00 oltre accessori, in considerazione del carattere seriale e della natura della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario. L’appello è stato proposto esclusivamente contro il capo relativo alle spese, deducendo che la somma liquidata fosse inferiore ai parametri tariffari minimi previsti dalla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR, ritenendo non adeguata la liquidazione di euro 500,00 per il giudizio di primo grado. In applicazione dei parametri e dei precedenti della Sezione su controversie analoghe, ha determinato in euro 800,00, oltre accessori di legge, le spese del primo grado, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario e aggiungendo la rifusione del contributo unificato, ove versato. Il Ministero è stato inoltre condannato, secondo il principio di soccombenza, al pagamento delle spese del grado d’appello, liquidate in euro 300,00 oltre accessori, con analoga distrazione. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata limitatamente alla quantificazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale del giudizio di esecuzione del giudicato.

  • art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.

    Consente una motivazione sintetica mediante richiamo a precedenti conformi della Sezione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    Prevede la carta elettronica spettante alla docente, la cui attribuzione era stata ordinata dal giudice civile.

  • decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, Tabella n. 21 dell’Allegato 1

    Parametri tariffari utilizzati per valutare l’adeguatezza della liquidazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Quando l’appello investe esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite, il valore della controversia in secondo grado coincide con il valore delle spese legali oggetto di contestazione.
  • La liquidazione delle spese processuali deve rispettare i parametri tariffari applicabili; una liquidazione inferiore ai minimi non è adeguata se non sorretta da una specifica giustificazione coerente con la natura e il valore della controversia.
  • Il carattere seriale o la natura ripetitiva della controversia possono incidere sulla quantificazione delle spese, ma non giustificano automaticamente una liquidazione inadeguata rispetto ai parametri applicabili.
  • In caso di accoglimento dell’appello concernente le spese, il giudice può riformare parzialmente la sentenza di primo grado, rideterminando l’importo dovuto e pronunciando anche sulle spese del grado d’appello secondo il principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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