Cassazione Civile, Ordinanza n. 22801/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente camerale)
La controversia
La controversia nasce da ingiunzioni di pagamento emesse per il mancato versamento dei diritti camerali annuali relativi a una società per gli anni 2004-2006, notificate a una persona fisica in qualità di erede del socio accomandatario. I giudici tributari di merito hanno ritenuto illegittime le ingiunzioni, reputando il diritto camerale incompatibile con gli articoli 10 e 12 della direttiva 69/335/CEE, poi sostituita dalla direttiva 2008/7/CE, perché assimilabile a un'imposta indiretta sulla raccolta di capitali. La Camera di Commercio ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 18 l. 580/1993, dell'art. 10 direttiva 69/335/CEE e dell'art. 5 direttiva 2008/7/CE, sostenendo che la disciplina nazionale sui diritti camerali è compatibile con il diritto UE alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare le sentenze Denkavit, Grillo Star e l'ordinanza Ciesse. Unioncamere è intervenuta in adesione al ricorso, ma senza aver partecipato ai gradi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento di Unioncamere nel giudizio di cassazione, perché soggetto terzo non presente nei precedenti gradi di merito e non successore a titolo particolare nel diritto controverso. Ha poi accolto il ricorso della Camera di Commercio: ha affermato la piena compatibilità del diritto camerale annuale con il diritto dell'Unione, richiamando la costante giurisprudenza della CGUE secondo cui il tributo colpisce la registrazione dell'impresa e non la costituzione o iscrizione della società in ragione della sua forma giuridica. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 18 l. 580/1993
Finanziamento delle camere di commercio
Il diritto annuale camerale è una forma di finanziamento ordinario dovuta da ogni impresa iscritta o annotata nei registri, secondo criteri fissati dalla normativa nazionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 14 d.lgs. 546/1992
La disciplina speciale del processo tributario non consente, nel caso concreto, di attribuire all'intervento del terzo in cassazione una legittimazione che non risulta dalla partecipazione ai gradi di merito.
art. 111 c.p.c.
È l'unica ipotesi richiamata che consente l'intervento nel giudizio di legittimità del successore a titolo particolare nel diritto controverso.
art. 4 d.M. 11 maggio 2001, n. 359
L'obbligo del pagamento del diritto camerale permane fino alla cancellazione dal registro delle imprese nei tempi e nei modi previsti, anche se l'attività sia cessata di fatto.
art. 10 direttiva 69/335/CEE
Non si applica a un tributo annuale dovuto per la registrazione dell'impresa presso la Camera di commercio, quando il prelievo prescinde dalla forma giuridica dell'ente.
art. 5 direttiva 2008/7/CE
Non osta alla riscossione di un diritto annuale dovuto da ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese, anche se l'iscrizione ha effetto costitutivo per le società di capitali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'intervento di un terzo è inammissibile, salvo il caso del successore a titolo particolare nel diritto controverso; non è sufficiente un mero interesse di fatto, anche se qualificabile come interesse istituzionale o associativo.
- Il diritto camerale annuale previsto dalla normativa nazionale non costituisce un'imposta indiretta sulla raccolta di capitali vietata dal diritto UE, quando il fatto generatore è la registrazione dell'impresa e il prelievo prescinde dalla forma giuridica del titolare.
- La compatibilità di un tributo con le direttive europee in materia di imposte indirette sulla raccolta di capitali va valutata in base al fatto generatore del prelievo, non alla sola circostanza che l'iscrizione al registro abbia effetti costitutivi per alcune tipologie societarie.
- L'obbligo del diritto camerale permane fino alla cancellazione dal registro delle imprese secondo le modalità e i termini normativamente previsti; la cessazione di fatto dell'attività non è sufficiente, di per sé, a far venire meno il debito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22674/2022 del 20/07/2022
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22678/2022 del 20/07/2022
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22682/2022 del 20/07/2022
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22683/2022 del 20/07/2022
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22684/2022 del 20/07/2022
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22685/2022 del 20/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →