Sentenza del 12/06/2015 n. 3373 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Contenzioso - impugnazioni - ricorso per revocazione - mancanza di domanda nel merito - ammissibilità - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La decisione evidenzia che la revocazione non può essere utilizzata autonomamente o in assenza di una domanda giudiziale relativa al merito della controversia: deve riferirsi a una precedente decisione definitiva e a specifici errori o accertamenti di fatto nei limiti previsti dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stato proposto un ricorso per revocazione, istituto che presuppone l'esistenza di un giudizio già concluso e può riguardare esclusivamente accertamenti di fatto non impugnati oppure non più impugnabili. Nel caso concreto, tuttavia, il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche perché non risultava proposta alcuna domanda nel merito.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione è un rimedio straordinario e presuppone che il giudizio originario sia già terminato.
- La revocazione non consente di riaprire genericamente la controversia né di contestare questioni ancora impugnabili con i rimedi ordinari.
- È necessario individuare uno specifico vizio revocatorio relativo a un accertamento di fatto non impugnato o non più impugnabile.
- La mancanza di una domanda nel merito può determinare l'inammissibilità dell'azione, anche se viene formalmente presentato un ricorso per revocazione.
- Prima di proporre la revocazione occorre verificare sia la definitività della decisione sia la corretta formulazione della domanda e dello specifico motivo di revocazione.
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