Sentenza n. 83/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento a) del D.R. 22/11/2023 n. 3016 con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Perugia ha approvato gli atti e la graduatoria di merito (che prevede in prima posizione il Prof. Passamonti Fabrizio con la valutazione complessiva di “buono” e in seconda posizione la Dott.ssa Marenzoni - Cod. Id. candidato 1112721 con la valutazione complessiva di “accettabile”) della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario – prima fascia – S.C. 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali – S.S.D. VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici – Dipartimento di Medicina Veterinaria del medesimo Ateneo, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30.12.2010, n. 240, decretando altresì che il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche della procedura di selezione de quo risulta essere il Prof. Passamonti Fabrizio; b) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, ivi compresi: b.i) il Verbale n. 1 della Commissione Giudicatrice del 3/08/2023 e relativo Allegato n. 1 (Criteri di valutazione); b.ii) il Verbale n. 3 della Commissione Giudicatrice del 24/10/2023 e relativo Allegato n. 1 (Valutazione collegiale dei singoli candidati); b.iii) il Verbale n. 4 della Commissione Giudicatrice del 25/10/2023 e relativi Allegati n. 2 (Giudizi collegiali sulla prova didattica) e n. 3 (Valutazione comparativa e Graduatoria di merito); b.iv) per quanto occorra, il Verbale del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Univ. di Perugia del 14/12/2023 riservato ai Professori di I Fascia nella parte in cui “delibera la proposta di chiamata del Prof. Fabrizio Passamonti a ricoprire il ruolo di Professore Universitario di I fascia, SC 07/H3 – Malattie Infettive e parassitarie degli animali, SSD VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici, per le esigenze di questo Dipartimento” e “di inviare la suddetta proposta al Consiglio di Amministrazione per la relativa autorizzazione, chiedendo la presa di servizio del Prof. Fabrizio Passamonti alla prima data utile” ; b.v) per quanto occorra, le successive e conseguenti autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell’Univ. di Perugia, chiamata del Dipartimento, incardinamento, assunzione e contratto (di cui non sono noti numero, data e contenuto) del Prof. Fabrizio Passamonti come Professore Universitario, prima fascia, S.C. 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali, S.S.D. VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso. Poiché il controinteressato ha dichiarato di non opporsi e l'Università non ha manifestato opposizione, il Collegio ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese tra le parti, ravvisando i presupposti di cui all'art. 84, comma 2, c.p.a.
Atto impugnato: graduatoria e atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, nonché i successivi atti di chiamata e assunzione del candidato primo classificato
Esito
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti e della graduatoria di merito, nonché i verbali della commissione giudicatrice e, per quanto occorresse, gli atti successivi di proposta di chiamata, autorizzazione, incardinamento, assunzione e contratto del candidato risultato primo classificato. Nelle more del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere vinto un diverso concorso per materia affine presso il medesimo Dipartimento ed essere stata assunta. Per tale ragione, in data 8 ottobre 2025 ha depositato rinuncia al ricorso, notificandola alle parti resistenti e chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
dichiarazione di estinzione del giudizio
La rinuncia al ricorso, non opposta dalle altre parti, determina l'estinzione del giudizio.
art. 84, comma 2, c.p.a.
integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti
In presenza dei presupposti valutati dal Collegio, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso regolarmente notificata alle parti determina l'estinzione del giudizio quando le parti resistenti e il controinteressato non vi si oppongono.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti quando ne ravvisi i presupposti.
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