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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03742/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento catastale con i quali l'Ufficio aveva rettificato la rendita catastale proposta mediante Docfa relativa a una centrale elettrica situata nel Comune di Montieri. Le società avevano escluso dalla valorizzazione alcuni componenti dell'impianto, tra cui pozzi geotermici, vapordotti, alternatori e trasformatori assimilati alle costruzioni. In un precedente giudizio di legittimità la Cassazione aveva accolto il ricorso principale dell'Agenzia e rigettato quello incidentale delle società, cassando la sentenza di appello e decidendo nel merito con rigetto del ricorso originario delle contribuenti. Con il presente ricorso per revocazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., le società deducono errore di fatto revocatorio, assumendo che la Corte abbia ritenuto erroneamente non necessarie ulteriori indagini in fatto e abbia deciso nel merito senza considerare che vi erano questioni rimaste assorbite in appello sui pozzi geotermici, in particolare: sovrastima dei costi, errata determinazione del deprezzamento per vetustà e infondatezza della rendita catastale attribuita dall'Ufficio sulla base della documentazione tecnica prodotta. La Corte, esaminando gli atti, rileva che tali questioni erano effettivamente state dedotte e non esaminate dal giudice di merito, mentre il motivo incidentale trattato nell'ordinanza revocanda riguardava in realtà altri beni (vapordotti, alternatori e trasformatori).

La decisione

La Corte accoglie il ricorso per revocazione e revoca nei limiti indicati l'ordinanza n. 31032/2023 nella parte in cui aveva deciso nel merito senza rinvio. Riconosce che vi era un errore di fatto percettivo, consistente nell'aver supposto inesistenti questioni rimaste assorbite nel giudizio di merito, mentre invece esse erano state effettivamente proposte e non decise. Conseguentemente, pur mantenendo fermo che era corretta la cassazione della sentenza della CTR e l'accoglimento del ricorso principale dell'Agenzia con rigetto dell'incidentale delle società, la Corte dispone il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché esamini le questioni rimaste assorbite e provveda anche sulle spese del giudizio di revocazione e di quello revocato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle pronunce della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c., tra cui l'errore di fatto

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio è un errore percettivo o una svista materiale su un fatto decisivo, che non deve aver formato oggetto di discussione tra le parti

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    la Corte ricorda il potere di decidere la causa nel merito solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; nel caso concreto tale decisione era stata assunta erroneamente

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri riconosciutigli; non consente una rivalutazione del merito

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è apprezzabile nei limiti del vizio di motivazione, non come sindacato sul libero apprezzamento delle prove se il fatto storico è stato comunque esaminato

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio processuale dedotto in relazione all'art. 115 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può rilevare nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, non dell'omessa valutazione di singoli elementi probatori

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto processuale o storico in contrasto con gli atti, trattandosi di una svista percettiva e non di un errore di valutazione o di diritto.
  • Non è configurabile errore revocatorio se il fatto asseritamente trascurato è stato discusso tra le parti e valutato, anche implicitamente, dal giudice: in tal caso la doglianza attiene al merito o al vizio motivazionale, non alla revocazione.
  • Quando in appello alcune questioni restano assorbite, la loro mancata decisione non comporta giudicato implicito; se la Cassazione accoglie il ricorso su un capo e decide nel merito, deve verificare se residuino questioni non esaminate e, in caso affermativo, non può prescinderne senza rinvio.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: il controllo di legittimità non sostituisce il giudizio di merito sulle prove e sulla loro attendibilità.
  • La consulenza tecnica di parte è una mera allegazione difensiva priva di autonoma forza probatoria; il giudice può disattenderla senza confutarne analiticamente il contenuto, se fonda la decisione su argomentazioni incompatibili con essa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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