Cassazione Civile, Ordinanza n. 15616/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell'INPS per il pagamento di contributi previdenziali omessi da una ditta appaltatrice/vettore, per il periodo giugno 2010-febbraio 2012, nei confronti della società committente ritenuta responsabile in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003. La società ha proposto opposizione sostenendo, tra l'altro, che non vi fosse un credito certo, liquido ed esigibile nei suoi confronti, poiché l'ente aveva fondato la pretesa solo su un verbale ispettivo contenente mere valutazioni sulla qualificazione del rapporto come appalto di trasporto; inoltre, deduceva che mancava la prova della sussistenza dei presupposti per il monitorio e che il giudice di merito avesse errato nell'apprezzamento della prova e della portata del verbale. In cassazione la società ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. per avere la Corte d'appello attribuito efficacia probatoria esclusiva ai verbali ispettivi, ritenuti contenere mere valutazioni; 2) violazione dell'art. 645 c.p.c. e vizio motivazionale, assumendo che il tribunale non si fosse pronunciato sul merito della domanda dell'INPS; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte valorizzato elementi del verbale ispettivo non contestati, che la ricorrente qualificava come mere ipotesi degli ispettori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza d'appello o erano privi di decisività, mentre il terzo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo il verbale ispettivo riportato e localizzato secondo l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite in favore dell'INPS ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. 276/2003
prevede la responsabilità solidale del committente per i trattamenti dovuti ai lavoratori dell'appaltatore; nella vicenda è richiamato come base della pretesa contributiva dell'INPS verso la committente.
art. 2697 c.c.
è invocato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non ravvisa la violazione denunciata perché le censure non si confrontano con gli accertamenti di fatto della sentenza impugnata.
art. 116 c.p.c.
è richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove; la Corte dichiara inammissibile il motivo perché non coglie la ratio decidendi.
art. 645 c.p.c.
è invocato con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di decisività.
art. 115 c.p.c.
è richiamato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie e il rilievo attribuito agli elementi non contestati; il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone di indicare e localizzare specificamente gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la mancata produzione/localizzazione del verbale ispettivo determina l'inammissibilità del terzo motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura delle risultanze di causa.
- La censura sulla valutazione delle prove non può essere accolta se la sentenza di merito ha fondato l'accertamento su fatti ritenuti pacifici, su documentazione richiamata in atti e su una motivazione logicamente coerente; non è sufficiente contrapporre una diversa qualificazione del materiale istruttorio.
- Nel giudizio di cassazione il motivo che investe un documento o un verbale deve rispettare l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali rilevanti; la mancata trascrizione o individuazione del documento impedisce il controllo di legittimità e comporta inammissibilità.
- La doglianza è priva di decisività quando, anche a prescindere dalla questione criticata, la sentenza impugnata contiene una autonoma ratio decidendi idonea da sola a sorreggerne il dispositivo.
- Nelle controversie sulla responsabilità solidale del committente per contributi omessi dall'appaltatore, la questione della prova può essere affrontata valorizzando gli accertamenti documentali e le circostanze non specificamente contestate nel giudizio di merito.
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