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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09003/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un incendio sviluppatosi in un edificio rurale (tabià) in cui una parte confinante era utilizzata per il ricovero del fieno. Il proprietario dell'immobile danneggiato, insieme ad altri soggetti che assumevano di aver subito danni personali e patrimoniali per l'evento, ha agito per il risarcimento dei danni contro i proprietari della porzione confinante, ritenuti responsabili dell'origine dell'incendio. Dopo un primo rigetto in appello e una precedente cassazione con rinvio, la Corte di merito ha riconosciuto il danno patrimoniale e non patrimoniale, ma ha detratto dal risarcimento l'indennizzo percepito dall'assicurazione contro i danni, applicando la compensatio lucri cum damno. Il ricorso principale censurava: l'applicazione della compensatio, assumendo che mancasse la prova dei suoi presupposti e che la rinuncia dell'assicuratore alla surroga impedisse il diffalco; la violazione delle norme sul nesso tra illecito e danno; l'omessa o apparente motivazione sul punto; l'erronea liquidazione del danno non patrimoniale; la liquidazione delle spese; e l'omessa pronuncia sulle spese della consulenza tecnica d'ufficio. Il ricorso incidentale sosteneva invece che il giudice avrebbe dovuto considerare, ai fini del danno, la successiva vendita dell'immobile da parte del danneggiato, rideterminare il pregiudizio in base alla diminuzione del valore di mercato e applicare il concorso di colpa del danneggiato per non aver installato porte tagliafuoco.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso principale tranne il sesto, che ha accolto. Ha rigettato integralmente il ricorso incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese della consulenza tecnica d'ufficio e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha posto definitivamente tali spese a carico, in solido, delle parti resistenti. Ha confermato per il resto la decisione della Corte d'appello, compresa la detrazione dell'indennizzo assicurativo dal danno risarcibile e la liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale. Ha inoltre condannato le parti resistenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; la Corte esclude che vi sia stata una неправильно inversione dell'onere probatorio sulla compensatio lucri cum damno.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Evocati come parametri del sindacato sulla valutazione della prova, ma la censura è respinta perché mira in realtà a una nuova valutazione del merito.

  • art. 1223 c.c.

    Usato per individuare il danno risarcibile e per affermare che dall'ammontare del danno va sottratto l'indennizzo assicurativo riscosso per il medesimo fatto.

  • artt. 1218, 2043, 2050 e 2051 c.c.

    Richiamati dai motivi di ricorso, ma la Corte non ravvisa violazioni nella decisione impugnata quanto alla ricostruzione della responsabilità e alla prova del nesso causale.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per lamentare motivazione apparente, ma la Corte esclude il vizio perché la motivazione sulla compensatio è ritenuta chiara e completa.

  • artt. 1226, 2056 e 2059 c.c.

    Richiamati in relazione alla quantificazione del danno non patrimoniale; la Corte ritiene legittima la liquidazione equitativa operata dal giudice di merito.

  • art. 4, comma 1, D.M. 55/2014

    Evocato contro la liquidazione delle spese, ma la Corte ribadisce che entro i parametri tabellari il controllo di legittimità è limitato.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Richiamato in tema di liquidazione del compenso/spese; la censura è respinta.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Evocati per contestare la disciplina delle spese, ma la Corte accoglie solo la doglianza relativa all'omessa regolazione delle spese di CTU.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato per inquadrare i diversi vizi denunciati nei ricorsi principale e incidentale.

  • art. 2058 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti incidentali in tema di criterio di liquidazione, ma la Corte rileva che la decisione di merito ha liquidato per equivalente.

  • art. 1227 c.c.

    Invocato per il concorso colposo del danneggiato; la Corte conferma l'esclusione del concorso in base alla concreta valutazione del caso.

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato nei motivi, ma la Corte non accoglie le censure sul punto.

  • art. 1916 c.c.

    Secondo la Corte, il pagamento dell'indennità assicurativa comporta il trasferimento ope legis all'assicuratore dei diritti verso il terzo responsabile; l'inerzia dell'assicuratore non impedisce il diffalco.

  • art. 1203 c.c.

    Richiamato dalla sentenza delle Sezioni Unite per spiegare la surrogazione legale dell'assicuratore come effetto automatico del pagamento dell'indennità.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Cassazione, una volta cassata la sentenza solo su un punto e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.

  • art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per escludere che la liquidazione delle spese di CTU esaurisca la necessità di una statuizione definitiva sulla loro imputazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel finale per il contributo unificato, senza ulteriori sviluppi decisori nel testo fornito.

Massime di principio

  • Nel giudizio risarcitorio, l'indennità percepita dall'assicurato da un'assicurazione contro i danni deve essere detratta dal danno risarcibile quando deriva dal medesimo fatto illecito, secondo il principio della compensatio lucri cum damno.
  • La surrogazione legale dell'assicuratore opera ope legis con il pagamento dell'indennità; l'eventuale inerzia o mancato esercizio della surroga non impedisce, di per sé, il diffalco dell'indennizzo dal risarcimento.
  • L'eccezione di compensatio lucri cum damno è eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e proponibile anche in appello.
  • Il cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento è ammesso solo quando il vantaggio ha funzione diversa da quella risarcitoria e non deriva causalmente dallo stesso fatto che ha prodotto il danno.
  • La vendita successiva del bene danneggiato non integra automaticamente un vantaggio compensabile se il profitto deriva da una causa diversa e ulteriore rispetto all'illecito che ha generato il danno.
  • Il giudice di merito può liquidare il danno non patrimoniale in via equitativa, purché motivi in modo congruo e tenga conto delle peculiarità del caso concreto.
  • In materia di spese processuali, il controllo di legittimità sui compensi liquidati entro i parametri tabellari è limitato; è invece necessaria una specifica statuizione sulle spese della consulenza tecnica d'ufficio, altrimenti si configura omessa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliSpese di liteProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiCompensatio lucri cum damnoOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimonialeGiudicato

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