Cassazione Civile, Ordinanza n. 23381/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef emesso nei confronti di una socia e amministratrice di una s.r.l. a ristretta base partecipativa, a seguito dell’accertamento, nei confronti della società divenuto definitivo, di maggiori ricavi derivanti da fatture per operazioni inesistenti. L’Ufficio ha imputato alla socia un reddito di partecipazione non dichiarato, presumendo la distribuzione tra i soci degli utili extracontabili. La contribuente ha contestato di essere rimasta estranea alla frode, sostenendo che l’illecito fosse stato commesso a sua insaputa dall’amministratore di fatto e che non vi fosse stata alcuna partecipazione alla ripartizione degli utili in nero. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: violazione degli artt. 2730 e 2697 c.c., perché la CTR avrebbe attribuito valore di prova contraria alla sola confessione extragiudiziale di un terzo; violazione degli artt. 2727 e ss. c.c., perché la prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili occulti richiederebbe elementi specifici e non sarebbe stata correttamente ritenuta; omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la CTR valorizzato il ruolo formale di amministratore unico della contribuente e l’asserita mancanza di prova contraria; nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, poiché il ragionamento sulla mancata partecipazione agli utili sarebbe illogico e privo di effettiva giustificazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla violazione delle regole sulla prova e sulla presunzione, affermando che nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale possono avere valore indiziario e, quando connotate da natura confessorio-ricognitiva dell’illecito fiscale e valutate nel contesto concreto, possono integrare una prova presuntiva idonea anche a superare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa. Ha inoltre considerato in parte inammissibile e in parte infondato il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché diretto in parte a sollecitare una diversa valutazione delle prove e in parte comunque superato dal fatto che la CTR aveva già considerato la qualità di amministratrice della contribuente, qualificandola però come meramente formale. Infine ha escluso la nullità per motivazione apparente, rilevando che la sentenza d’appello esponeva chiaramente la ratio decidendi, fondata sulla fittizietà dell’interposizione della socia e sulla sua estraneità alla gestione e alla frode. Conseguentemente la soccombente Agenzia è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha verificato la correttezza della CTR quanto alle regole sulla prova e sulle presunzioni.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato invocato per la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso che ricorresse un vizio tale da rendere la decisione nulla.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stato richiamato per l’omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha precisato che il vizio riguarda solo fatti storici decisivi e non la mera rivalutazione del materiale istruttorio.
art. 2730 c.c.
La Corte ha escluso che le dichiarazioni confessorie del terzo fossero inutilizzabili come prova contraria, potendo assumere rilievo indiziario o presuntivo nel processo tributario.
art. 2697 c.c.
La Corte ha ritenuto corretta la distribuzione dell’onere probatorio operata dalla CTR, che ha valorizzato elementi idonei a vincere la presunzione di riparto degli utili occulti.
artt. 2727 e ss. c.c.
Le dichiarazioni del terzo possono, in presenza di particolari circostanze e se gravi, precise e concordanti, integrare una prova presuntiva idonea a fondare o a superare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992
Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario riguarda la testimonianza resa con le forme del contraddittorio, ma non impedisce l’utilizzo delle dichiarazioni extraprocessuali di terzi.
art. 111 Cost.
È richiamato come fondamento del giusto processo e della parità delle armi anche nel processo tributario.
art. 6 CEDU
È richiamato per sostenere l’ammissibilità, in condizioni di parità, dell’uso processuale delle dichiarazioni di terzi.
art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
È richiamato a sostegno della parità delle armi processuali e dell’effettività del diritto di difesa.
art. 2729 c.c.
Le dichiarazioni extraprocessuali di terzi, se accompagnate da particolari circostanze e caratterizzate da gravità, precisione e concordanza, possono assumere il valore di presunzioni semplici.
art. 2476 c.c.
Le prerogative informative e di controllo del socio rilevano nella valutazione della possibilità di acquisire notizie sulla gestione; la loro concreta ineffettività può contribuire a escludere la riferibilità degli utili occulti al socio.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse apparente, perché consentiva di comprendere il fondamento della decisione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la sua applicazione in ragione della soccombenza dell’Agenzia, amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
È richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario le dichiarazioni di terzi raccolte in sede extraprocessuale non sono equiparabili alla prova testimoniale vietata dall’art. 7 d.lgs. 546/1992 e possono essere utilizzate dal giudice come elementi indiziari o, in presenza di specifiche circostanze, come vera e propria prova presuntiva.
- Le dichiarazioni di un terzo con contenuto confessorio dell’illecito fiscale possono, se gravi, precise e concordanti, fondare una presunzione semplice o concorrere a superarla; il loro valore probatorio va apprezzato nel contesto complessivo delle circostanze di causa.
- Nelle società a ristretta base partecipativa la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili è una presunzione semplice che può essere vinta dal contribuente mediante prova della propria estraneità alla gestione e alla vita societaria, specie quando la partecipazione sia meramente formale e manchino concrete possibilità di controllo sulla gestione.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo, principale o secondario, e non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione o la diversa valutazione delle prove.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consenta di comprendere il ragionamento decisorio; non ogni illogicità o sintesi motivazionale integra nullità della sentenza.
- In sede di legittimità resta insindacabile l’apprezzamento di gravità, precisione e concordanza attribuito dal giudice di merito agli elementi indiziari e presuntivi, salvo violazione dei criteri legali della prova.
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