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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25293/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il procedimento riguarda un indagato sottoposto ad arresti domiciliari per reati commessi nel corso di un episodio connesso all'intervento di appartenenti alla polizia locale e dei carabinieri, nei quali erano stati contestati resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, con aggravanti richiamate dagli artt. 585 e 583-quater c.p. Il Tribunale di Lecce aveva annullato l'ordinanza applicativa della misura e disposto la trasmissione degli atti ai comandanti dei corpi interessati. Il pubblico ministero ricorre per cassazione deducendo: a) vizio di motivazione e travisamento delle registrazioni, sostenendo che dalle riprese, dal verbale di arresto, dalle certificazioni mediche e dalle dichiarazioni rese dall'indagato emergerebbe che fosse quest'ultimo ad aggredire i vigili urbani e poi i carabinieri, senza alcun atto arbitrario da parte degli operanti; b) violazione dell'art. 583-quater c.p., ritenuto dal ricorrente fattispecie autonoma e non mera aggravante, nonché dell'art. 576 n. 1 e n. 5-bis c.p. in relazione all'art. 585 c.p., con conseguenze sul limite edittale per l'applicazione della misura ex art. 280 c.p.p.; c) violazione delle norme processuali per avere il Tribunale annullato anche la convalida dell'arresto pur in difetto di impugnazione specifica; d) insussistenza delle esigenze cautelari, che il ricorrente assumeva invece sussistenti alla luce della reiterazione di condotte aggressive e dei carichi pendenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo meramente fattuale e volto a ottenere una rivalutazione del compendio indiziario, già esaminato dal giudice di merito in modo non manifestamente illogico. Il secondo motivo, attinente alla qualificazione giuridica dei fatti e al regime dell'art. 583-quater c.p., è stato considerato assorbito dall'inammissibilità delle censure sul quadro indiziario. Il terzo motivo è stato giudicato non comprensibile e comunque privo di un reale vizio di legittimità. Il quarto motivo, sulle esigenze cautelari, è stato assorbito e comunque ritenuto aspecifico. La conseguenza è stata la definitività della decisione impugnata, con conferma dell'annullamento della misura cautelare disposto dal Tribunale.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    richiamato come uno dei reati oggetto del procedimento cautelare

  • art. 582 c.p.

    richiamato come uno dei reati oggetto del procedimento cautelare

  • art. 585 c.p.

    richiamato in relazione alle aggravanti contestate per le lesioni

  • art. 583-quater c.p.

    oggetto di censura sul punto se si tratti di autonoma ipotesi di reato o di circostanza aggravante

  • art. 576 c.p.

    richiamato dal ricorrente in rapporto alla contestazione delle aggravanti sulle lesioni

  • art. 280 c.p.p.

    evocato per il limite edittale rilevante ai fini dell'applicazione della misura cautelare

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato implicitamente dalla Corte nel giudizio di legittimità sui vizi deducibili

  • art. 299 c.p.p.

    evocato nel motivo relativo all'annullamento della convalida e alle impugnazioni cautelari

  • art. 309 c.p.p.

    evocato in relazione al controllo del tribunale sulle misure cautelari e alla convalida

Massime di principio

  • In sede di legittimità sulle misure cautelari non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale indiziario o probatorio quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione non manifestamente illogica.
  • La deduzione di travisamento della prova deve confrontarsi con l'effettiva portata della motivazione impugnata e non può risolversi in una mera contrapposizione di lettura degli elementi acquisiti.
  • Le censure sulla qualificazione giuridica del fatto possono restare assorbite quando il ricorso sia già inammissibile nelle parti che investono il quadro indiziario e le basi fattuali della decisione cautelare.
  • Il motivo di ricorso che non individua con chiarezza il vizio di legittimità dedotto è inammissibile per aspecificità o non intelligibilità.
  • Le doglianze sulle esigenze cautelari sono inammissibili quando si limitano ad affermazioni generiche e non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiOnere della prova

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