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Parere

Parere n. 683/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto n. K10/575447 del 7 febbraio 2020 di rigetto della richiesta di cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto n. K10/575447 del 7 febbraio 2020, con cui è stata respinta la richiesta di concessione della cittadinanza italiana.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato sulla carenza del requisito reddituale e sull’elevata difficoltà nella comprensione e nell’espressione in lingua italiana. Il ricorrente ha prodotto certificazioni uniche relative agli anni 2018 e 2019, sostenendo la riacquistata stabilità economica del nucleo familiare, e ha contestato il rapporto informativo della Questura di Bologna in relazione alla conoscenza della lingua italiana, richiamando anche l’irreprensibilità del proprio comportamento e di quello della famiglia.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato. La successiva acquisizione della capacità reddituale non può sanare l’assenza del requisito al momento della presentazione dell’istanza: l’attualizzazione consente di considerare i redditi successivi alla domanda solo se antecedenti al provvedimento conclusivo, congiuntamente ai redditi del triennio precedente alla domanda. Se il requisito mancava originariamente, occorre presentare una nuova istanza sostitutiva. Il ricorrente non ha contestato l’insufficienza reddituale relativa al triennio precedente alla domanda del 26 novembre 2015 né la legittimità del parametro reddituale utilizzato dall’amministrazione ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 382/1989. La censura relativa alla conoscenza della lingua italiana è stata ritenuta assorbita, poiché il suo esame non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Il ricorso è stato pertanto respinto.

Osservazioni

Requisito reddituale e attualizzazione

L’attualizzazione del requisito reddituale permette di valutare anche i redditi successivi alla presentazione dell’istanza e anteriori al provvedimento conclusivo, ma non consente di sostituire la mancanza del requisito esistente al momento della domanda con una capacità reddituale acquisita successivamente. In tale ipotesi deve essere presentata una nuova istanza sostitutiva.

Conoscenza della lingua italiana

La censura relativa all’insufficiente conoscenza della lingua italiana è stata assorbita, perché l’eventuale accoglimento della doglianza non avrebbe comunque potuto modificare l’esito del procedimento, essendo rimasta non contestata la carenza del requisito reddituale iniziale.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Costituisce la base normativa della richiesta di concessione della cittadinanza italiana per residenza.

  • art. 3 d.l. n. 382/1989

    Il parametro, originariamente previsto per determinare i limiti di esenzione dalla spesa sanitaria, può essere utilizzato dall’amministrazione per individuare la soglia minima di reddito necessaria ai fini dell’accoglimento dell’istanza di cittadinanza; la legittimità di tale riferimento è stata ritenuta costante nella giurisprudenza amministrativa.

  • articolo 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella valutazione della domanda di cittadinanza per residenza, l’amministrazione deve considerare congiuntamente i redditi del triennio precedente alla presentazione dell’istanza e quelli maturati successivamente, purché anteriori all’adozione del provvedimento conclusivo.
  • L’attualizzazione del requisito reddituale non può sanare l’assenza del requisito al momento della presentazione della domanda; quando la capacità reddituale viene acquisita solo successivamente, l’interessato deve presentare una nuova istanza sostitutiva.
  • Il parametro reddituale previsto dall’art. 3 del d.l. n. 382/1989, originariamente riferito ai limiti per l’esenzione dalla spesa sanitaria, può essere legittimamente utilizzato dall’amministrazione per individuare la soglia minima di reddito ai fini della concessione della cittadinanza.
  • Una censura può essere assorbita quando, anche se accolta, non potrebbe comunque condurre a un esito diverso in ragione della permanenza di un autonomo motivo ostativo non contestato.

Diniego di cittadinanza italiana per carenza reddituale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino del Regno del Marocco contro il decreto del Ministero dell’interno che ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Fatti e motivi del ricorso

La domanda era stata presentata il 26 novembre 2015. Il Ministero ha negato la cittadinanza rilevando la carenza del requisito reddituale e un’elevata difficoltà nella comprensione e nell’espressione in lingua italiana.

Il ricorrente ha sostenuto che la propria capacità economica fosse stata recuperata negli anni successivi, producendo certificazioni uniche relative agli anni 2018 e 2019. Ha inoltre contestato il rapporto informativo della Questura di Bologna sulla conoscenza della lingua italiana, richiamando l’irreprensibilità del comportamento proprio e della famiglia e la ritrovata stabilità economica.

Contraddittorio procedimentale

La Sezione ha dato atto del rispetto del principio del contraddittorio. La relazione ministeriale è stata trasmessa al ricorrente, che ha depositato una memoria di replica.

Valutazione del requisito reddituale

Il ricorrente non ha contestato l’insufficienza dei redditi relativi al triennio precedente alla presentazione della domanda, ma ha chiesto sostanzialmente di valorizzare la capacità economica acquisita dal 2018.

Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio secondo cui l’attualizzazione del requisito reddituale consente di considerare anche i redditi successivi alla domanda, purché anteriori all’adozione del provvedimento finale. Tuttavia, tale valutazione deve essere effettuata congiuntamente a quella dei redditi del triennio precedente alla presentazione dell’istanza.

La successiva acquisizione della capacità reddituale non può sostituire un requisito mancante al momento della domanda. In tale situazione l’interessato deve presentare una nuova istanza sostitutiva della precedente.

La Sezione ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva contestato né l’insufficienza reddituale originaria né la legittimità del parametro individuato dall’art. 3 del d.l. n. 382/1989. Tale parametro, originariamente riferito ai limiti per l’esenzione dalla spesa sanitaria, è stato ritenuto legittimamente utilizzabile per determinare la soglia minima di reddito necessaria ai fini della cittadinanza, secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata, tra cui Cons. Stato, Sez. I, 10 novembre 2022, n. 1757.

Censura sulla conoscenza della lingua italiana

La censura relativa all’insufficiente conoscenza della lingua italiana è stata dichiarata assorbita. Il suo esame non avrebbe potuto condurre a un risultato utile per il ricorrente, poiché restava comunque non contestata la carenza del requisito reddituale riferito al periodo rilevante.

Esito

Il Consiglio di Stato, richiamando anche il proprio parere n. 1026 del 13 luglio 2023, ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.

La Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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