Cassazione Penale, Sentenza n. 49730/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova per non avere riconosciuto che la condotta contestata andava riqualificata da rapina pluriaggravata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che la persona offesa avrebbe dichiarato di aver "fatto garanzia" per il debitore e quindi di aver assunto una posizione di garante rispetto al credito vantato dal ricorrente; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della rinnovazione istruttoria in appello, richiesta per risentire la persona offesa alla luce delle incongruenze emerse nella sua dichiarazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il profilo di travisamento della prova: la valutazione dei giudici di merito (primo e secondo grado, in doppia conforme) ha escluso l'esistenza di un rapporto obbligatorio o di una effettiva assunzione della posizione di garante da parte della persona offesa. La frase "avevo fatto garanzia io" è stata interpretata dai giudici come mera attestazione dell'affidabilità del terzo debitore e non come assunzione dell'obbligazione. Ha inciso altresì il fatto che gli imputati avevano preteso una somma maggiore e avevano sottratto anche un telefono cellulare, elementi incompatibili con l'esistenza di un titolo obbligatorio tutelabile. Il diniego della rinnovazione istruttoria è stato ritenuto corretto in quanto la rinnovazione in appello è rimessa al giudice di merito che, se ben motivato, non è sindacabile in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato per indicare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; la Corte ha preso atto del procedimento in tale forma procedurale.
Codice di procedura penale, art. 603, comma 1
Norma che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; la Corte ha ricordato che la rinnovazione è subordinata all'accertamento dell'incompletezza dell'istruttoria e rimessa al giudice di merito la valutazione sulla sua necessità, valutazione che è sindacabile in Cassazione solo se viziata.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica di una condotta violenta tra rapina ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede valutazione complessiva degli elementi di fatto: esistenza di un rapporto obbligatorio, prova chiara dell'assunzione della posizione di garante e correlazione causale tra credito vantato e bene sottratto.
- Una dichiarazione della persona offesa (es. "ho fatto garanzia") va interpretata nel contesto probatorio complessivo e può non essere sufficiente, da sola, a dimostrare l'assunzione di un'obbligazione altrui: è necessario valutare coerenza, corrobatorietà e altre risultanze (es. richieste ulteriori di denaro, sottrazione di beni diversi dalla somma contestata, difficoltà linguistiche, contraddizioni).
- La rinnovazione istruttoria in appello è discrezionale e subordinata alla sussistenza di un'indagine dibattimentale incompleta; il giudice di merito deve motivare adeguatamente il diniego e tale motivazione è difficilmente censurabile in cassazione se fondata su una valutazione logica e coerente delle prove.
- Nei giudizi con doppia conforme (motivazioni allineate di primo e secondo grado) la Corte di Cassazione valuta l'insieme argomentativo e richiede che il ricorrente dimostri un effettivo travisamento o illogicità manifesta nelle valutazioni probatorie, non una mera diversa lettura possibile.
- La sottrazione di beni diversi dall'oggetto della pretesa (es. telefono oltre al denaro) e la richiesta di somme maggiori rispetto a quelle riconducibili a un debito sono indizi che ostano alla riconduzione della condotta a un diritto di credito esercitato legittimamente e favoriscono l'ipotesi di delitto doloso (rapina).
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