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Sentenza

Sentenza n. 752/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -del provvedimento codice pratica n. P-BO/L/N/2025/105687 del 12 agosto 2025, notificato in pari data, con il quale la Prefettura di Bologna ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio in motivi di lavoro subordinato, presentata, nell’interesse e per conto del ricorrente Sig. Chenchour, dal datore di lavoro sig. Amara Abdelkarim, quale rappresentante legale di Amalog SAS di Amara Abdelkarim in data 13 giugno 2025,identificativo domanda BO2110547643, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale a esso.

Giustizia amministrativa202501501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio in permesso per lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Prefettura di Bologna, motivato dal fatto che il tirocinio risultava interrotto il 30 aprile 2025, sostenendo che fosse irragionevole fondare il rigetto sulla circostanza che il tirocinio non fosse più in corso al momento della domanda di conversione. Ha dedotto che il contratto di lavoro era stato regolarmente sottoscritto e che l’indicazione dell’interruzione del tirocinio derivava da un errore scusabile del datore di lavoro, successivamente ammesso. In sede cautelare ha chiesto il riesame della situazione, anche mediante contraddittorio con l’interessato e con l’ente di formazione, per verificare la possibilità di riattivare o sostituire il tirocinio ovvero di valorizzare l’attività lavorativa già svolta.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Dopo l’ordinanza cautelare che aveva imposto un riesame complessivo della situazione, l’Amministrazione ha verificato, anche sulla base delle risultanze dell’Agenzia regionale per il lavoro e della documentazione del soggetto promotore, che l’opzione relativa al tirocinio interrotto era stata indicata per errore, mentre gli obiettivi formativi risultavano integralmente raggiunti. Acquisita la documentazione integrativa e ottenuto il parere positivo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, la Prefettura ha completato gli adempimenti di propria competenza e trasmesso alla Questura la domanda di conversione. Il ricorrente ha quindi dichiarato in udienza che il nulla osta alla conversione era stato rilasciato. Venuto meno l’interesse alla decisione sull’annullamento del diniego, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate, poiché il tirocinio non era stato formalmente portato a termine e tale circostanza non poteva essere trascurata dall’Amministrazione, anche alla luce dell’art. 14, comma 6, d.P.R. 394/1999.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che soddisfa integralmente la pretesa azionata, facendo venir meno l'interesse alla decisione.

  • art. 14, comma 6, d.P.R. 394/1999

    È richiamato quale disposizione rilevante per la necessità di considerare il mancato completamento del tirocinio nella valutazione amministrativa della conversione del titolo di soggiorno.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta gli atti necessari a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, rendendo inutile la pronuncia sull’annullamento dell’atto originariamente impugnato.
  • Nel riesame conseguente a una misura cautelare, l’Amministrazione deve rivalutare complessivamente la posizione dell’interessato alla luce degli elementi sopravvenuti e della documentazione correttiva, verificando se l’originaria rappresentazione dei fatti sia stata determinata da un errore materiale o dichiarativo.
  • Nella procedura di conversione del permesso di soggiorno per tirocinio in lavoro subordinato, il mancato completamento formale del tirocinio costituisce un elemento che l’Amministrazione deve considerare, ma la valutazione può richiedere l’accertamento dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi e della corretta qualificazione dell’evento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimo affidamento

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