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Sentenza

Sentenza n. 4878/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza -al giudicato formatosi sulla sentenza n. 6500/2023 resa dal G.d.L. Dott. Francesco Armato del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza in data 6.11.2023 e pubblicata in pari data a definizione del procedimento iscritto al n. 21804/2022 R.G. e notificata il dì 7.11.2023;

Giustizia amministrativa202502383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’interesse sostanziale azionato era stato integralmente soddisfatto dall’amministrazione nelle more del giudizio. Il Collegio non ha adottato ulteriori statuizioni sull’esecuzione del giudicato. In ragione delle modalità di definizione della controversia, ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti.

TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente per quattro annualità scolastiche

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 6500/2023 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi, e aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere all’assegnazione dei relativi buoni elettronici. Nelle more del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione ha integralmente dato esecuzione al giudicato, assegnando la Carta elettronica per le quattro annualità e disponendo l’emissione di buoni elettronici per complessivi euro 2.000,00. Il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale fatto valere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione dà integralmente esecuzione al giudicato nelle more del processo e soddisfa l’interesse sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di ulteriori statuizioni sull’esecuzione.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in ragione delle modalità concrete con cui si è determinata la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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