Cassazione Civile, Ordinanza n. 29547/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing avente ad oggetto un'autovettura Ferrari, cui accedeva una garanzia commerciale triennale per eventuali difetti di conformità. Dopo un primo guasto ai catalizzatori, riparato da un'officina autorizzata, il veicolo subiva un secondo guasto al motore con necessità di sostituzione dello stesso. La società utilizzatrice sosteneva che anche tale secondo guasto fosse coperto dalla garanzia e chiedeva il rimborso delle spese di diagnosi e riparazione, oltre al danno da fermo tecnico per i canoni pagati durante l'inutilizzabilità del mezzo. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, ritenendo operativa la garanzia. La Corte d'appello aveva invece escluso la copertura, attribuendo il guasto del motore a una riparazione imperita dell'officina e negando la responsabilità della concedente ai sensi dell'art. 1228 c.c. La precedente cassazione aveva cassato tale decisione affermando che la concedente risponde dell'operato dell'officina autorizzata di cui si avvale per adempiere alla garanzia. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha applicato quel principio e ha riconosciuto l'operatività della garanzia. Con il ricorso per cassazione la società concedente deduceva: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 384 c.p.c., lamentando che il giudice di rinvio non avesse esaminato liberamente le risultanze di una seconda consulenza tecnica e avesse trattato come precluso un nuovo accertamento del nesso causale; 2) omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere valorizzato la seconda c.t.u., che a suo dire avrebbe condotto a esito diverso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di rinvio fosse vincolato non solo al principio di diritto enunciato nella precedente sentenza di legittimità, ma anche ai presupposti di fatto già definitivamente accertati: in particolare, che la rottura del motore fosse conseguenza necessaria del primo guasto e dell'erroneo intervento dell'officina autorizzata scelta per l'esecuzione della garanzia. Di conseguenza, il giudice di rinvio non poteva rimettere in discussione il nesso causale né trarre elementi decisivi da una nuova consulenza tecnica. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di lite e, ravvisando la palese inammissibilità delle censure, l'ha condannata anche al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
art. 1228 c.c.
Il debitore che si avvalga dell'opera di terzi per adempiere la propria obbligazione risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, anche se autonomi e non dipendenti, quando l'attività del terzo sia inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio.
art. 2049 c.c.
Richiamato in modo coordinato con l'art. 1228 c.c. per affermare la responsabilità del soggetto che si avvale dell'opera altrui nell'adempimento della propria obbligazione.
art. 2909 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di un giudicato; la Corte precisa però che il vincolo derivante dalla precedente cassazione opera sui presupposti di fatto e di diritto definitivamente coperti dalla decisione.
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può rimettere in discussione i presupposti di fatto logicamente e giuridicamente insiti nella pronuncia rescindente.
art. 394 c.p.c.
Il giudizio di rinvio è tendenzialmente a istruzione chiusa, ma nel caso concreto non ricorrevano le eccezioni che consentono un nuovo accertamento dei fatti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La doglianza è stata reputata inammissibile perché la seconda consulenza tecnica non poteva incidere su un fatto già definitivamente accertato.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
La palese inammissibilità del ricorso ha giustificato la condanna d'ufficio al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo sanzionatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato non solo al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma anche ai presupposti di fatto e alle premesse logico-giuridiche che sorreggono la pronuncia rescindente, quando questi siano già stati definitivamente accertati.
- Quando la Cassazione ha già affermato che il danno deriva causalmente dall'intervento imperito di un ausiliario utilizzato dal debitore per l'adempimento della propria obbligazione, il giudice di rinvio non può riaprire l'accertamento sul nesso causale mediante una nuova consulenza tecnica.
- La responsabilità del debitore che si avvale di terzi per eseguire la prestazione o la garanzia è regolata dal principio cuius commoda eius et incommoda: l'avvalimento dell'attività altrui comporta l'assunzione del rischio per i danni arrecati al creditore.
- Ai fini dell'art. 1228 c.c. è sufficiente che il terzo sia stato funzionalmente inserito nell'esecuzione dell'obbligazione; non rileva che sia un soggetto autonomo e indipendente, né che il rapporto con il debitore sia di appalto o comunque non subordinato.
- L'errore imperito del terzo incaricato non interrompe il nesso causale se costituisce l'evento concretamente reso possibile dall'antecedente necessario già coperto dalla garanzia o dalla responsabilità del debitore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29485/2024 del 15/11/2024
- ordinanza_civile · 15 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29486/2024 del 15/11/2024
- ordinanza_civile · 15 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29488/2024 del 15/11/2024
- ordinanza_civile · 15 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29489/2024 del 15/11/2024
- ordinanza_civile · 15 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29490/2024 del 15/11/2024
- ordinanza_civile · 15 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29493/2024 del 15/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →