Circolare numero 37 del 3-2-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità di sistemazione delle posizioni contributive e pensionistiche delle aziende di leasing, ricondotte al ramo commercio/terziario dal 1 ottobre 1994, in attuazione dei principi affermati dalla Cassazione. Vengono fornite istruzioni per il trasferimento delle contribuzioni dall’INPDAI all’INPS, la regolarizzazione delle posizioni aziendali, la liquidazione e il conguaglio delle pensioni già erogate dall’INPDAI e la convalida dei versamenti volontari dei dirigenti. Sono inoltre indicate le procedure operative interne alle Sedi, con particolare attenzione a compensazioni, termini, atti di consenso e gestione dei rapporti economici tra i due Enti.
Sistemazione contributiva e pensionistica delle aziende di leasing e dei dirigenti coinvolti nel nuovo inquadramento
Sistemazione contributiva e pensionistica delle aziende di leasing
La circolare detta le istruzioni operative conseguenti al nuovo inquadramento delle imprese di leasing nel ramo commercio/terziario, con effetti dal 1 ottobre 1994, in applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione. Il documento disciplina il trasferimento dei contributi dall’INPDAI all’INPS, la regolarizzazione delle posizioni aziendali, il trattamento delle pensioni già liquidate dall’INPDAI e la gestione dei versamenti volontari dei dirigenti.
Premessa e accordo tra INPS e INPDAI
A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 283 del 27 ottobre 1994, viene precisato che, per dare applicazione generalizzata ai principi giurisprudenziali, è intervenuto un accordo tra INPS e INPDAI, d’intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
In base a tale accordo:
- l’INPDAI trasferisce le contribuzioni IVS e TFR affluite fino al 30 settembre 1994;
- le somme sono maggiorate degli interessi composti al tasso del 4,50% annuo;
- il trasferimento avviene secondo le norme ordinarie previste tra i due Enti, ma in deroga alle regole generali non opera il limite dei termini prescrizionali;
- sono esclusi i contributi GESCAL e Asili nido, già versati alle gestioni di destinazione.
Identificazione delle aziende interessate e avvio delle attività
Le Sedi devono individuare tutte le aziende interessate utilizzando:
- l’elenco allegato alla circolare n. 283/1994;
- una rilevazione dall’archivio locale delle aziende con riferimento al CSC 7.04.01.
È inoltre richiesto di divulgare la circolare con i consueti mezzi di informazione e di adottare con urgenza gli atti interruttivi della prescrizione.
Sistemazione contributiva delle posizioni aziendali e dei dirigenti
Per la sistemazione contributiva, l’INPDAI:
- acquisisce il consenso delle imprese al trasferimento delle contribuzioni all’INPS per i dirigenti;
- per i dirigenti già pensionati trasmette alla competente Sede INPS il prospetto delle contribuzioni IVS e TFR maggiorate degli interessi composti al 4,50% annuo;
- per i dirigenti non pensionati trasmette il prospetto e trasferisce contestualmente alla SAP competente le somme percepite a titolo di contributi e quelle dovute per interessi;
- in assenza dell’atto di consenso, dopo la scadenza del termine assegnato all’impresa comunica la situazione alla Sede INPS.
Le imprese devono comunque procedere alla regolarizzazione, per i periodi non prescritti, di tutta la posizione contributiva del personale, tenendo conto delle partite a debito e a credito derivanti dal cambio di inquadramento.
Per i dirigenti che abbiano prestato il consenso al trasferimento, il conguaglio va calcolato considerando:
- la contribuzione IVS a debito, data dalla differenza tra l’aliquota IVS-INPS più elevata e quella IVS-INPDAI, nonché l’intera contribuzione IVS-INPS, compresa l’aliquota asili nido, sulla eventuale quota di retribuzione eccedente il massimale INPDAI;
- le contribuzioni TFR e GESCAL a debito sulla quota di retribuzione eccedente il massimale INPDAI, nei limiti dei termini prescrizionali;
- la contribuzione TFR a credito per la maggiore aliquota versata all’INPDAI e da questo trasferita all’INPS.
Le partite debitorie sono regolate applicando il tasso di interesse legale:
- 5% fino al 15 dicembre 1990;
- 10% dal 16 dicembre 1990.
Il beneficio dell’aggiornamento è subordinato al pagamento del saldo entro il termine assegnato dalle SAP; in caso di ritardo si applicano le sanzioni previste per la regolarizzazione tardiva. La circolare richiama anche una tabella allegata con massimali, minimali e aliquote INPDAI vigenti nei diversi periodi.
Pensioni già liquidate dall’INPDAI
Le pensioni già liquidate dall’INPDAI ai dirigenti delle aziende di leasing continuano a essere corrisposte da tale Ente fino alla presa in carico da parte delle Sedi INPS territorialmente competenti.
Le domande di pensione presentate all’INPDAI sono considerate validamente presentate all’INPS e la decorrenza delle prestazioni è determinata secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria.
Le Sedi competenti liquidano le pensioni sulla base della contribuzione certificata dall’INPDAI e secondo la disciplina AGO. Ai fini del recupero delle somme già erogate dall’INPDAI, gli interessati devono rilasciare una delega irrevocabile, con firma autenticata, da inviare alla competente Sede INPS e in copia all’INPDAI. La delega deve riportare l’importo da recuperare, determinato al lordo dell’IRPEF, e vistato dal funzionario INPDAI.
In sede di liquidazione, l’INPS trattiene gli importi già corrisposti dall’INPDAI; tali somme confluiscono nella compensazione dei rapporti di credito e debito tra i due Enti, sia per il trasferimento dei contributi sia per il trasferimento degli importi trattenuti a titolo di rate di pensione.
Se le somme corrisposte dall’INPDAI eccedono gli arretrati spettanti sulla pensione INPS, l’eccedenza resta in un rapporto diretto tra INPDAI e pensionato.
Dirigenti autorizzati alla prosecuzione volontaria
L’INPDAI ha comunicato l’esistenza di circa 50 autorizzazioni alla prosecuzione volontaria per dirigenti aventi titolo.
Tali posizioni devono essere convalidate, previo consenso degli interessati, considerando come presentate all’INPS le domande originariamente inoltrate all’INPDAI che aveva in carico le relative posizioni assicurative. Sono inoltre da ritenersi validi i contributi volontari già versati, purché effettuati nel rispetto delle norme INPS sulla prosecuzione volontaria.
Poiché l’INPDAI adottava criteri particolari per la determinazione della classe di contribuzione, prima dell’inserimento nella procedura automatizzata è necessario rideterminare la classe ai sensi dell’art. 8 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1432.
Quanto ai termini di versamento, i contributi si considerano validi se effettuati entro i termini previsti dall’INPDAI, nonostante la diversa disciplina applicabile all’INPS.
Istruzioni operative interne alle Sedi
Per la gestione unitaria delle attività amministrative e dei rapporti con l’INPDAI è istituito presso il settore regolarizzazioni dell’Ufficio Riscossione Contributi della SAP il punto di raccordo delle operazioni.
L’Ufficio pensioni, ricevute le deleghe dei pensionati, ne dà comunicazione all’Ufficio contributi per le successive attività di compensazione e conguaglio.
La circolare distingue due ipotesi operative per i dirigenti pensionati INPDAI:
- se la somma dovuta per contributi e interessi aggiornati è inferiore alle rate di pensione che l’INPS deve restituire all’INPDAI, l’INPS trasferisce all’INPDAI la differenza;
- se la somma dovuta è superiore alle rate di pensione da restituire, l’INPDAI trasferisce all’INPS la differenza, con aggiornamento degli interessi fino alla data del trasferimento.
Per i dirigenti non pensionati, invece, in linea generale non sono necessari ulteriori adempimenti nei confronti dell’INPDAI, poiché questo ha già trasferito quanto dovuto.
La circolare conclude raccomandando alle SAP interessate particolare attenzione e tempestività nell’attuazione delle istruzioni, nonché la segnalazione alle competenti Direzioni Centrali di eventuali problemi applicativi.
Punti principali
Nuovo inquadramento delle aziende di leasing e accordo INPS-INPDAI
La circolare richiama la precedente n. 283 del 27 ottobre 1994, con cui le imprese di leasing sono state inquadrate nel ramo commercio, ora terziario, a decorrere dal 1 ottobre 1994. Per dare applicazione generalizzata ai principi giurisprudenziali è intervenuto un accordo tra INPS e INPDAI, con il Ministero del Lavoro, che prevede il trasferimento delle contribuzioni IVS e TFR versate fino al 30 settembre 1994, maggiorate degli interessi composti al 4,50% annuo. Restano esclusi i contributi GESCAL e Asili nido già destinati alle rispettive gestioni, e il trasferimento deve avvenire anche oltre i termini prescrizionali.
Sistemazione delle posizioni contributive aziendali
Le Sedi devono individuare le aziende interessate tramite l’elenco allegato alla precedente circolare e mediante rilevazione dall’archivio locale delle aziende con riferimento al CSC 7.04.01, oltre a diffondere la presente circolare con i consueti canali informativi. È prioritario adottare tempestivamente gli atti interruttivi della prescrizione. L’INPDAI acquisirà il consenso delle imprese al trasferimento delle contribuzioni per i dirigenti, trasmetterà i prospetti contributivi per i pensionati e, per i non pensionati, trasferirà anche le somme percepite e gli interessi. In mancanza del consenso, l’INPDAI comunicherà la situazione alla Sede INPS dopo la scadenza del termine assegnato all’impresa.
Regolarizzazione dei contributi per il personale e criteri di calcolo
Le imprese devono regolarizzare, per i periodi non prescritti, le proprie posizioni contributive per tutto il personale, tenendo conto delle partite a debito e a credito derivanti dal diverso inquadramento. Per i dirigenti per i quali è stato dato il consenso al trasferimento, il conguaglio va effettuato considerando: la maggiore contribuzione IVS dovuta all’INPS rispetto all’INPDAI, più l’eventuale IVS-INPS sull’eccedenza di retribuzione oltre il massimale INPDAI; le contribuzioni TFR e GESCAL dovute sull’eccedenza retributiva entro i termini prescrizionali; e la TFR a credito per la maggiore aliquota versata all’INPDAI e trasferita all’INPS. Le partite debitorie sono regolate con interesse legale al 5% fino al 15 dicembre 1990 e al 10% dal 16 dicembre 1990, purché il saldo sia versato entro il termine assegnato dalle SAP; in caso di ritardo si applicano le sanzioni per regolarizzazione tardiva.
Pensioni già liquidate dall’INPDAI
Le pensioni già liquidate dall’INPDAI ai dirigenti delle aziende di leasing continuano a essere pagate dall’INPDAI fino alla presa in carico da parte delle Sedi INPS competenti. Le domande di pensione presentate all’INPDAI si considerano validamente presentate all’INPS e la decorrenza è determinata secondo le regole dell’assicurazione generale obbligatoria. Le Sedi, sulla base della contribuzione certificata dall’INPDAI, liquidano le pensioni secondo la normativa AGO, recuperando sugli importi dovuti i ratei già corrisposti dall’INPDAI previa delega autenticata dell’interessato; le somme eventualmente eccedenti gli arretrati spettanti restano nei rapporti diretti tra INPDAI e pensionato.
Versamenti volontari dei dirigenti
L’INPDAI ha concesso circa 50 autorizzazioni a versamenti volontari a dirigenti aventi titolo. Tali autorizzazioni, previo consenso degli interessati, devono essere convalidate considerando come presentate all’INPS le domande inoltrate all’INPDAI e riconoscendo validi i contributi volontari già versati, se effettuati nel rispetto delle norme INPS sulla prosecuzione volontaria. Poiché l’INPDAI applicava criteri particolari per la classe di contribuzione, prima dell’inserimento nella procedura automatizzata occorre rideterminare la classe ai sensi dell’art. 8 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1432. I versamenti sono considerati validi se effettuati entro i termini previsti dall’INPDAI.
Istruzioni operative e compensazioni tra enti
È istituito presso il settore regolarizzazioni dell’Ufficio Riscossione Contributi della SAP il punto di raccordo per le operazioni amministrative con l’INPDAI. L’Ufficio pensioni riceve le deleghe dei pensionati e ne informa l’Ufficio contributi per le successive compensazioni e i conguagli. Per i dirigenti non pensionati non sono di norma necessari ulteriori adempimenti verso l’INPDAI, mentre per i pensionati, dopo la liquidazione della pensione INPS, si procede alla compensazione fra somme dovute per contributi e interessi e rate di pensione da restituire all’INPDAI: se il dovuto è inferiore alle rate da restituire, l’INPS trasferisce la differenza all’INPDAI; se è superiore, l’INPDAI versa all’INPS la differenza, con aggiornamento degli interessi fino alla data del trasferimento.
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