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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24925/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila che, nell'ambito del giudizio di reclamo ex art. 35-bis, aveva accolto la richiesta del detenuto Audino (soggetto al regime ex art. 41-bis) disponendo che l'amministrazione penitenziaria consentisse ai detenuti 41-bis di acquistare dagli "sopravvitto" gli stessi alimenti degli altri detenuti e di cucinare in cella senza fasce orarie limitative. Il Ministero deduceva violazione degli artt. 1, 35-bis, 41-bis ord. pen. e dell'art. 13 D.P.R. n. 230/2000 nella parte in cui il provvedimento confermava l'illegittimità della previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi riservate ai soli detenuti in regime speciale; sosteneva che la differenziazione era giustificata da esigenze organizzative, di salubrità e dal diverso numero di detenuti nelle sezioni interessate.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Ministero ritenendolo infondato. Ha confermato la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto ingiustificata la limitazione temporale applicata solo ai detenuti in regime 41-bis. La Corte ha motivato che, pur potendo in astratto essere legittime fasce orarie per la cottura ove giustificate da esigenze di ordine, sicurezza o salubrità, nel caso concreto non sussistevano ragioni proporzionate e motivate per la differenziazione: le sezioni 41-bis prevedono celle singole (assenza di spazi condivisi) e i detenuti 41-bis trascorrono la maggior parte del tempo in cella, per cui la cottura non comporta pericoli concreti per salubrità o ordine; la limitazione costituisce una disparità di trattamento ingiustificata che incide sul diritto alla salute e ai tempi di alimentazione. La Corte ha quindi mantenuto la soluzione favorevole al resistente e ha disposto il rigetto del ricorso, senza condanna alle spese in capo all'Amministrazione penitenziaria (in linea con orientamenti delle Sezioni Unite).

Norme richiamate

  • art. 41-bis ordinamento penitenziario

    La disposizione riguarda il regime differenziato di massima sicurezza; la Corte ha richiamato che eventuali divieti inerenti la cottura devono essere motivati da esigenze funzionali al regime e non configurarsi come misura afflittiva ulteriormente ingiustificata.

  • art. 35-bis ordinamento penitenziario

    Norma che disciplina il reclamo e il sindacato del giudice di sorveglianza; qui è il fondamento procedurale del provvedimento di reclamo accolto dal magistrato di sorveglianza.

  • art. 1 ordinamento penitenziario

    Rilevato nel ricorso, come richiamo ai principi generali dell'ordinamento penitenziario; la Corte lo legge insieme ai diritti costituzionali e alle garanzie della persona detenuta.

  • art. 13 D.P.R. n. 230/2000

    "la cottura di generi alimentari da parte di detenuti ed internati sia consentita secondo le \"modalità\" stabilite dal regolamento interno e \"senza carattere di continuità\""

    Il Ministero aveva invocato la possibilità regolamentare prevista dall'art. 13; la Corte ha però ritenuto che il potere regolamentare debba rimanere entro i limiti di ragionevolezza e non produrre discriminazioni ingiustificate tra categorie di detenuti.

  • art. 36, lett. b) D.P.R. n. 230/2000

    "il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata"

    Il potere dell'Amministrazione di fissare orari è riconosciuto, ma la Corte sottolinea che tale potere va esercitato nel rispetto dei principi costituzionali (salute, uguaglianza) e dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità.

  • art. 27 Costituzione

    Riferimento ai principi costituzionali della finalità della pena e del rispetto della dignità umana; usato per calibrare il sindacato sulla legittimità delle misure che incidono sulla vita dei detenuti.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2018

    Richiamata per il principio secondo cui il divieto di cottura previsto dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) può costituire una limitazione contraria al senso di umanità della pena se non giustificata; impone assimilazione, in assenza di ragioni di sicurezza, tra detenuti 41-bis e detenuti comuni per quanto attiene l'alimentazione.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, n. 8560/2019 Attanasio; Sez.1, n. 4030/2020 e connessi; sentenza rescindente Sez.1 n. 7194/2021)

    Precedenti che hanno stabilito il controllo di ragionevolezza e proporzionalità sulle regolamentazioni interne che incidono su diritti dei detenuti; orientano verso divieti applicati in modo omogeneo o motivati da concrete esigenze di sicurezza o salubrità.

Massime di principio

  • Le regolamentazioni interne che limitano la preparazione o cottura di cibi in cella possono essere legittime solo se motivate da esigenze concrete e proporzionate di ordine, sicurezza o salubrità; non sono legittime se determinano discriminazioni ingiustificate tra categorie di detenuti.
  • Il potere organizzativo dell'Amministrazione penitenziaria (es. fissazione di orari) deve essere esercitato nel rispetto dei principi costituzionali (dignità, diritto alla salute, uguaglianza) e sottoposto a sindacato giurisdizionale di ragionevolezza e proporzionalità.
  • In situazioni analoghe occorre valutare caso per caso: particolari elementi fattuali (es. presenza di celle singole, assenza di spazi comuni, composizione numerica delle sezioni) possono far pendere la valutazione verso l'omogeneità di trattamento tra detenuti 41-bis e detenuti comuni.
  • Una regola interna che imponga limitazioni (es. fasce orarie) è meno difendibile se applicata soltanto a una categoria detentiva; se si ritiene necessaria una limitazione di orario, deve valere per tutti o essere adeguatamente e specificamente motivata.
  • I giudici valutano anche l'incidenza delle misure sui diritti fondamentali connessi all'alimentazione e alla salute: la mera organizzazione del lavoro o esigenze pratiche non costituiscono automaticamente giustificazione sufficiente senza adeguata prova concreta.
  • Nel processo di cassazione promosso dal Ministero della Giustizia avverso provvedimenti di tribunale di sorveglianza, l'Amministrazione non è automaticamente condannata alle spese nel caso di rigetto del ricorso, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite.

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