Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15430/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per violazione del principio devolutivo e del divieto di reformatio in peius, denunciando che la Corte territoriale aveva sciolto d'ufficio il vincolo di continuazione riconosciuto in primo grado tra delitti e contravvenzione (senza che tale questione fosse devoluta in appello) e aveva poi irrogato ex novo, per la contravvenzione (capo 3), una sanzione pecuniaria di euro 800, superiore alla frazione di aumento già computata in primo grado nell'ambito della continuazione. Denunciava inoltre carenza di motivazione sulla decisione assunta senza devoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per il nuovo calcolo della sanzione relativa ai capi 2 e 3. Ha confermato, invece, irrevocabili la responsabilità per i reati descritti ai capi 2 e 3 e ha mantenuto la pena base già fissata dalla Corte di appello per la ricettazione (mesi 2 e giorni 20 di reclusione, euro 100 di multa, pena sospesa). La Corte ha chiarito che l'applicazione della sanzione autonoma di euro 800 per la contravvenzione era in contrasto con i limiti imposti dall'art. 597 cod. proc. pen. e che lo scioglimento d'ufficio della continuazione in assenza di devoluzione è illegittimo.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Stabilisce il principio devolutivo: l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione solo sui punti della decisione dedotti nei motivi. Impone inoltre il divieto di irrogare pena più grave quando appellante è il solo imputato (comma 3) e disciplina la diminuzione della pena complessiva se l'appello dell'imputato è accolto per reati concorrenti (comma 4). La Corte lo interpreta come limite all'intervento officioso del giudice d'appello e come divieto di reformatio in peius per il solo appellante.

  • art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.

    Predispone i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione). Sono richiamati come base formale delle censure sulla motivazione e sulla violazione del principio devolutivo.

  • art. 648 cod. pen., quarto comma

    Norma sull'attenuante di cui fruì il ricorrente per il reato di ricettazione: la Corte di appello ha riconosciuto l'attenuante ad effetto speciale e rideterminato la sanzione attenuata.

  • art. 4, legge 110/1975, terzo comma

    Norma collegata all'attenuante applicata alla contravvenzione in materia di armi; la Corte d'appello aveva riconosciuto tale attenuante nel comminare la pena pecuniaria.

  • D.L.vo 10/10/2022, n. 150, art. 2, comma 1

    Norma che ha determinato l'improcedibilità per mancanza di querela del reato di furto (capo 1) in epoca successiva ai fatti; la Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere per quel capo sulla base della novella.

  • art. 81 cod. pen., secondo comma

    Norma sostanziale sulla continuazione tra reati; la Corte di cassazione richiama l'evoluzione giurisprudenziale che ha ammesso la possibilità di riconoscere continuazione anche tra delitti e contravvenzioni, ma sottolinea che, per ragioni procedurali e di devoluzione, il giudice d'appello non può intervenire officiosamente modificando la situazione riconosciuta in primo grado.

Massime di principio

  • Se il ricorso per appello è proposto dal solo imputato, il giudice del gravame non può infliggere una pena più grave per specie o quantità rispetto a quella pronunciata in primo grado (divieto di reformatio in peius).
  • Il principio devolutivo (art. 597 cod. proc. pen.) vincola il giudice d'appello ai punti della decisione espressamente dedotti nei motivi: il giudice non può decidere su questioni non devolute dall'appellante.
  • Lo scioglimento d'ufficio del vincolo di continuazione riconosciuto in primo grado è illegittimo se la questione non è stata devoluta al giudice d'appello; in tal caso l'intervento del giudice d'appello viola i limiti della devoluzione e può determinare l'annullamento.
  • Se la struttura della continuazione viene ristrutturata in appello, è possibile ricalibrare gli aumenti tra i reati unificati, ma l'entità finale della pena complessiva non deve essere superiore a quella inflitta in primo grado quando l'appellante è il solo imputato; qualsiasi aumento per singolo episodio deve essere compatibile con la frazione di aumento già computata in primo grado.
  • Quando una norma intervenuta rende un capo improcedibile (per es. per mancanza di querela), il giudice d'appello deve comunque osservare i limiti della devoluzione e non può utilizzare tale novità per aggravare la posizione sanzionatoria dell'unico appellante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.