Sentenza n. 255/2026 - Catania, Sezione 3
per l'esecuzione della sentenza n. 1508/2025 pubblicata in data 9.05.2025, nella causa iscritta al n. 389/2025 R.G., del T.A.R. per la Sicilia – Sezione staccata di Catania.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva condannato il Comune al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del capo della sentenza n. 1508/2025 relativo alle spese processuali, chiedendo l'assegnazione di un termine per l'adempimento, la fissazione di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. La sentenza era stata notificata al Comune l'11 maggio 2025 ed era passata in giudicato; il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 14 ottobre 2025. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha provato l'avvenuto pagamento né altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito. Il Collegio ha esaminato d'ufficio l'incidenza del dissesto finanziario dichiarato dal Comune nel 2022, rilevando che il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria è normalmente assimilabile a un'azione esecutiva e può essere paralizzato dall'art. 248, comma 2, TUEL quando il debito rientri nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Tuttavia, nel caso concreto, il fatto generatore del credito era costituito dal silenzio serbato dal Comune su un'istanza del gennaio 2025, quindi da una vicenda successiva alla dichiarazione di dissesto; non ricorreva pertanto la competenza dell'organo straordinario di liquidazione ai sensi dell'art. 252, comma 4, TUEL. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile anche perché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto provata la mancata esecuzione del capo della sentenza relativo al pagamento delle spese processuali e ha ordinato al Comune di Noto di conformarsi al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Segretario Generale del Comune di Avola quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere su istanza della parte interessata entro l'ulteriore termine di sessanta giorni. Ha accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l'insediamento del commissario ad acta. Ha inoltre condannato il Comune al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per le spese del giudizio di ottemperanza. Il richiamo all'art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 riguarda esclusivamente il termine per la domanda di liquidazione del compenso del commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000
Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione
Il divieto di azioni esecutive può estendersi al giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria quando il debito rientri nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, per tutelare la par condicio creditorum. Nel caso concreto il divieto non opera perché il credito deriva da fatti successivi alla dichiarazione di dissesto e non rientra nella massa liquidatoria.
art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000
L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato
La competenza dell'organo straordinario di liquidazione dipende dal collegamento del debito a fatti o atti di gestione ricadenti nel periodo temporale anteriore individuato dalla norma. Il credito esaminato, collegato a un silenzio successivo alla dichiarazione di dissesto, ne è escluso.
art. 256, comma 11, d.lgs. 267/2000
Il rendiconto della gestione costituisce l'atto conclusivo della procedura di dissesto; fino alla sua approvazione permane, nei casi previsti, la sottrazione delle pretese alla tutela esecutiva individuale.
artt. 31 e 117 c.p.a.
La sentenza ottemperanda era stata pronunciata in un giudizio sul silenzio dell'amministrazione, nel quale il TAR aveva ordinato al Comune di provvedere sull'istanza presentata dall'associazione.
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
La domanda di ottemperanza è stata ritenuta ammissibile in quanto diretta all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In presenza dell'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora; nel caso concreto essa è stata determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 2697, comma 2, c.c.
Una volta allegato dal creditore l'inadempimento, grava sul debitore l'onere di provare l'adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.
art. 71, comma 2, d.P.R. 115/2002
La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato
Per il compenso del commissario ad acta, il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna della pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro è equiparabile a un'azione esecutiva individuale e, quando il debito rientra nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, è soggetto al divieto previsto dall'art. 248, comma 2, TUEL, posto a tutela della par condicio creditorum.
- Nel dissesto degli enti locali, la competenza dell'organo straordinario di liquidazione comprende i debiti collegati a fatti e atti di gestione verificatisi nel periodo temporale individuato dall'art. 252, comma 4, TUEL; non vi rientrano i crediti derivanti da fatti generatori successivi alla dichiarazione di dissesto.
- L'obbligazione relativa alle spese processuali liquidate da una sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto segue la competenza dell'organo straordinario di liquidazione solo quando il contenzioso riguardi fatti o atti di gestione anteriori al dissesto e la sentenza sia intervenuta prima dell'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo al pagamento di un credito, il creditore deve provare la fonte del diritto e la scadenza, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento; spetta al debitore dimostrare l'adempimento o gli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
- Il giudice dell'ottemperanza, accertato l'inadempimento di un'amministrazione, può ordinare l'esecuzione entro un termine, nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e fissare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
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