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Ordinanza

Ordinanza n. 10659/2026 - Roma, Sezione 5Q

Ricorso avverso silenzio p.a.

Giustizia amministrativa202602038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale su un'istanza amministrativa

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione nei confronti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, riguardanti la tempestività e la validità della procura speciale alle liti, che avrebbe dovuto essere legalizzata nelle forme prescritte. La questione è stata valutata alla luce dei criteri enunciati dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né ha deciso nel merito dell'azione avverso il silenzio. Ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie limitate all'unica questione relativa all'ammissibilità del ricorso per difetto di una tempestiva procura speciale alle liti legalizzata nelle forme prescritte. Il giudizio è stato rinviato, per la prosecuzione, all'udienza camerale del 17 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    Il testo non richiama espressamente una disposizione normativa; la questione dell'ammissibilità della procura è affrontata in relazione ai criteri enunciati dall'Adunanza Plenaria.

  • sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025

    I criteri enunciati dalla pronuncia sono richiamati come parametro per valutare la tempestività e la legalizzazione della procura speciale alle liti; il loro contenuto specifico non è riportato nel testo.

Massime di principio

  • Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il collegio rileva seri dubbi su una questione di ammissibilità del ricorso, può assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie limitate a tale questione e rinviare la prosecuzione del giudizio a una successiva udienza.
  • Nel giudizio amministrativo, la tempestività e la legalizzazione della procura speciale alle liti possono costituire condizioni rilevanti ai fini dell'ammissibilità del ricorso, secondo i criteri enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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