Cassazione Penale, Sentenza n. 38616/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riabilitazione; il Tribunale di sorveglianza la rigettò perché risultavano ancora in corso procedimenti giurisdizionali volti ad accertare se De Lorenzo avesse risarcito integralmente il danno derivante dal reato. La difesa deduceva che era stato effettuato un risarcimento nei limiti delle possibilità materiali, che sussisteva un'impossibilità oggettiva di adempiere le restanti obbligazioni (a causa di sequestri, pignoramenti e procedimenti civili/contabili), e che il Tribunale non aveva valutato correttamente o motivato in ordine alla volontarietà dell'inadempimento e all'effettiva impossibilità di adempimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l'ordinanza impugnata non contiene una motivazione adeguata circa l'applicazione del principio secondo cui la riabilitazione è incompatibile con l'inadempimento di obbligazioni civili derivanti dal reato solo se tale inadempimento è volontario e riguarda un debito liquido ed esigibile; ha quindi annullato l'ordinanza e ha rinviato il fascicolo al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio, con disposizione di rendere congrua e approfondita motivazione sulla questione dell'adempimento o dell'impossibilità di adempiere.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Il ricorso è stato proposto richiamando tali lett. come motivi di cassazione (violazione di norme e manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione)
art. 179 cod. pen.
la riabilitazione non può essere concessa quando il condannato non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle
La Corte ricorda che l'art. 179 coniuga un requisito temporale e la prova di buona condotta e stabilisce l'ostacolo all'ottenimento della riabilitazione in caso di inadempimento delle obbligazioni civili, salvo prova di impossibilità. Il giudice di merito deve verificare se l'inadempimento sia volontario e riguardi un debito liquido ed esigibile
art. 178 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione, ma nella motivazione della Cassazione non è stata fornita una specifica interpretazione o applicazione dell'art. 178
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 19784 del 10/04/2024, Rv. 286401 - 01)
Principio richiamato secondo cui l'ostacolo alla riabilitazione per inadempimento delle obbligazioni civili presuppone che l'inadempimento sia volontario e riferibile a un debito liquido ed esigibile; non rilevano i mancati versamenti non imputabili al condannato
Massime di principio
- Per negare la riabilitazione per manchevolezza nel pagamento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, il giudice deve accertare che l'inadempimento sia volontario e riguardi un debito liquido ed esigibile; altrimenti la mancata esecuzione può essere giustificata dall'impossibilità oggettiva.
- Se il richiedente dimostra di aver eseguito versamenti nei limiti delle proprie possibilità materiali o di essere oggettivamente impossibilitato a pagare (es. sequestri, pignoramenti, incertezza sull'ammontare dovuto), il Tribunale deve valutare e motivare espressamente tali circostanze prima di rigettare la domanda.
- Il giudice di merito è tenuto a una motivazione approfondita e specifica quando si invoca l'esclusione della riabilitazione per inadempimento: affermazioni generiche sull'esistenza di pendenze non sono sufficienti.
- Le questioni relative alla liquidità ed esigibilità del debito (nonché alla possibilità o impossibilità di adempimento) sono rilevanti e spesso decisive; il giudice deve distinguere tra inadempimento imputabile al condannato e mancato adempimento non addebitabile.
- In presenza di procedimenti civili/contabili o di misure cautelari sui beni, è necessario verificare concretamente se tali vicende rendano effettivamente impossibile l'adempimento e documentare tale impossibilità per ottenere la riabilitazione.
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