Cassazione Civile, Ordinanza n. 24166/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (trasgressore)
La controversia
Un automobilista ha proposto opposizione avverso un verbale per superamento del limite di velocità, contestando: l'inidoneità e irregolarità della segnaletica di preavviso degli autovelox; la collocazione delle apparecchiature in violazione delle norme del codice della strada; la gestione del rilevamento da parte di una società privata, con asserita delega illegittima dell'intero procedimento di accertamento; e vizi della notifica e della sottoscrizione del verbale. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione per difetto di prova sulla legittimità dei segnali. In appello, il tribunale ha riformato la decisione, ritenendo provata la regolarità della segnaletica, la rituale notifica e la legittimità del verbale anche se privo di firma autografa. In cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: violazione delle regole sull'onere della prova nella materia sanzionatoria; omesso esame della delibera comunale sulla perimetrazione urbana e sul posizionamento degli autovelox; violazione delle norme che riservano alla polizia stradale la gestione diretta degli accertamenti e contestuale censura del contratto con il privato; errata esclusione dell'illegittimità dell'intero procedimento per delega a società esterne; e vizi della notifica del verbale per mancata sottoscrizione autografa, mancanza di autentica della copia e notifica da parte di soggetti privati.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo e il quarto motivo nei limiti indicati, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa al Tribunale di Oristano in diversa composizione. Ha ritenuto infondate le censure sul contratto di noleggio nella parte in cui collega il corrispettivo ai proventi delle sanzioni, perché tale profilo attiene al rapporto contrattuale tra ente e privato e non incide di per sé sulla validità del verbale. Ha invece censurato la sentenza d'appello perché non ha verificato adeguatamente se l'attività di accertamento fosse stata effettivamente svolta e gestita dalla polizia locale oppure sostanzialmente delegata alla società privata, richiamando il principio secondo cui l'operatore privato può limitarsi all'assistenza tecnica, mentre l'accertamento e la formazione del verbale sono riservati agli organi di polizia stradale. È stato inoltre ritenuto infondato il motivo sulla notifica e sulla mancanza di firma autografa, poiché la notificazione del verbale formato con sistema meccanizzato è legittima anche senza firma autografa e la copia notificata è equiparata ex lege all'originale o a copia autentica. Il motivo relativo alla posizione degli autovelox è stato dichiarato inammissibile perché volto a ottenere una nuova valutazione del merito. La Corte ha quindi disposto il rinvio per nuovo esame sui profili relativi alla gestione dell'accertamento e al ruolo della polizia municipale.
Norme richiamate
art. 142, comma 6-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La norma è richiamata come base dell'obbligo di preavviso e del regime degli accertamenti elettronici dei limiti di velocità; la Corte valorizza la percepibilità e leggibilità dell'avviso di controllo.
art. 345 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
La gestione delle apparecchiature di rilevamento deve restare in capo agli organi di polizia stradale; l'assistenza tecnica del privato non può sostituire l'attività di accertamento riservata al pubblico ufficiale.
art. 4 l. 1 agosto 2002, n. 168
Richiamata dal ricorrente quale norma che limita l'installazione di apparecchiature di rilevamento in determinate strade urbane; la Corte non accoglie la censura sul punto per difetto di specifica prova e per inammissibilità della richiesta di nuova valutazione del fatto.
art. 2697 c.c.
In tema di opposizione a sanzione per eccesso di velocità, l'opponente deve provare la concreta inidoneità della segnaletica di preavviso; non grava sulla PA la prova della corretta progettazione in termini assoluti.
artt. 3-22 e 23 l. n. 689/1981
Richiamati per il regime generale dell'opposizione alle sanzioni amministrative e del relativo contenzioso.
art. 2 CdS
Richiamato in relazione alla perimetrazione urbana e al contesto territoriale di utilizzo degli strumenti di controllo della velocità.
art. 200 CdS
Richiamato dal ricorrente nella censura sulla regolazione della contestazione e degli accertamenti.
artt. 11 e 12 CdS
Gli accertamenti delle violazioni del codice della strada sono riservati agli organi di polizia stradale; l'attività privata deve restare ausiliaria e subordinata.
art. 208 CdS
La destinazione dei proventi delle sanzioni non incide sulla validità del verbale né rende illegittimo il noleggio delle apparecchiature.
art. 201 CdS
La notificazione del verbale deve avvenire nel termine di 90 giorni; la Corte ritiene rituale la notifica nel caso concreto.
art. 383 D.P.R. n. 495 del 1992
Concorre a legittimare la redazione meccanizzata del verbale e la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del responsabile.
art. 385 D.P.R. n. 495 del 1992
La notifica del verbale redatto con sistema meccanizzato può avvenire mediante modulo prestampato, equiparato a originale o copia autentica.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39 del 1993
Nella redazione di atti amministrativi la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del soggetto responsabile dell'atto.
art. 61 l. n. 120/2010
Consente l'attività di accertamento strumentale anche tramite strumenti in locazione o noleggio, ma esige che l'accertamento sia svolto dal personale di polizia locale.
art. 4 D.L. n. 121/2002 conv. in l. n. 168/2002
È evocato per delimitare l'ambito territoriale e funzionale di uso delle apparecchiature di rilevamento della velocità.
Massime di principio
- In materia di opposizione a sanzione per eccesso di velocità, quando si contesta l'idoneità della segnaletica di preavviso, l'onere di provare in concreto la non percepibilità o non leggibilità dei cartelli grava sull'opponente, non sulla pubblica amministrazione.
- La presenza della segnaletica di preavviso, se prevista dalla legge, integra il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria; il contravventore deve dimostrarne l'inidoneità specifica a rendere noto il controllo elettronico.
- L'attività di assistenza tecnica del privato nella gestione degli autovelox è ammissibile solo se rimane subordinata all'organo di polizia stradale; è illegittima la delega dell'intera gestione dell'accertamento o la sostituzione sostanziale del pubblico ufficiale.
- Il contratto con il soggetto privato che fornisce o noleggia le apparecchiature di rilevamento non incide di per sé sulla validità del verbale, salvo che emerga una delega sostanziale dell'accertamento riservato alla polizia.
- Nel verbale di accertamento formato con sistemi meccanizzati o informatici, la mancanza di firma autografa non determina invalidità se il documento reca l'indicazione a stampa del responsabile e consente l'attribuzione certa dell'atto.
- La notificazione del verbale redatto con sistemi automatizzati è valida anche mediante copia prestampata equiparata ex lege all'originale o alla copia autentica, restando irrilevante la mancata attestazione di conformità del documento notificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24092/2023 del 08/08/2023
- ordinanza_civile · 8 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24093/2023 del 08/08/2023
- ordinanza_civile · 8 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24094/2023 del 08/08/2023
- ordinanza_civile · 8 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24095/2023 del 08/08/2023
- ordinanza_civile · 8 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24099/2023 del 08/08/2023
- ordinanza_civile · 8 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24101/2023 del 08/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →