Cassazione Civile, Ordinanza n. 23195/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un istituto di credito per il recupero fiscale, tra l'altro, di una perdita da vendita di immobili ritenuta non deducibile. In fatto, la banca aveva acquistato nel 1982 da un proprio debitore alcuni fabbricati per monetizzare un credito in sofferenza, con applicazione dell'IVA agevolata; l'anno successivo aveva rivenduto gli immobili a prezzo inferiore, sostenendo che la perdita fosse deducibile. Nei giudizi di merito la questione è stata trattata in modo non uniforme, fino alla decisione della Commissione Tributaria Centrale che ha confermato il recupero erariale. In cassazione la banca ha denunciato violazione dell'art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto non strumentale l'operazione immobiliare e avrebbe male inteso la ragione del recupero, poiché l'Ufficio non avrebbe contestato l'inerenza del componente negativo ma solo l'entità del costo di acquisto; ha inoltre dedotto che la motivazione della Commissione fosse fondata su una lettura inconferente della pretesa fiscale.
La decisione
La Corte ha escluso anzitutto l'estinzione del giudizio per definizione agevolata, perché non risultavano prodotti gli allegati necessari a dimostrare il perfezionamento della domanda. Nel merito, ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva chiaramente posto a base della decisione la non ammissibilità della perdita per vendita di immobili, ritenuta derivante da attività non strumentale della cassa, e quindi aveva fondato la ratio decidendi sull'estraneità dell'operazione all'attività propria della contribuente. La censura della banca è stata ritenuta inammissibile perché si limitava a contrapporre una diversa lettura dell'avviso di accertamento, senza indicare in modo specifico gli atti processuali e i documenti su cui si fondava, né la loro collocazione nei gradi di merito, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; inoltre, la doglianza mirava in sostanza a sovvertire un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non con critica specifica del relativo parametro valutativo. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia delle Entrate; è stato disposto l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
La norma è richiamata quale parametro della censura di violazione di legge proposta dalla ricorrente, ma la Corte non ne affronta il contenuto sostanziale, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità e perché diretto a contestare un accertamento di fatto.
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
È richiamato con riferimento alla dedotta definizione agevolata, ma la Corte esclude l'estinzione del giudizio per mancanza della prova del perfezionamento della definizione.
art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
Viene applicato in senso rigoroso: il ricorso è inammissibile se non indica specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, né i dati necessari per individuarne la collocazione nei giudizi di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su atti o documenti di causa è necessario rispettare puntualmente l'onere di specifica indicazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., indicando anche dove quei documenti siano stati prodotti nei giudizi di merito; la mancanza comporta inammissibilità.
- Non è ammissibile in cassazione una censura che, sotto l'apparenza della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Quando la decisione impugnata fonda la pretesa su una precisa ratio decidendi di fatto, il ricorrente deve confrontarsi con quella specifica motivazione e non con una ricostruzione alternativa parziale o estrapolata degli atti impositivi.
- La deduzione dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata richiede la produzione della documentazione attestante la domanda e il perfezionamento del beneficio; in difetto, la Corte esamina il ricorso nel merito.
- La mera allegazione di una diversa lettura dell'avviso di accertamento o degli atti difensivi non basta a scardinare la motivazione di merito, se non è supportata da una specifica e completa indicazione degli atti rilevanti.
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