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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07193/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Agrigento che, in sede di rinvio ex art. 627 c.p.p., aveva sostituito la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Il gravame denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente considerato la recidiva reiterata specifica già riconosciuta nel giudizio di cognizione (art. 99, comma 4 c.p.), né avrebbe svolto la valutazione comparativa richiesta dall'art. 58 L. 689/1981 e dai criteri dell'art. 133 c.p. per spiegare la scelta della pena sostitutiva, limitandosi a richiamare precedenti argomentazioni senza affrontare il punto decisivo indicato dalla Corte di Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Agrigento per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio non abbia adempiuto all'obbligo di motivare specificamente se dalle precedenti condanne possano desumersi elementi negativi tali da precludere l'applicazione di pene sostitutive e, in caso contrario, scegliere e motivare la pena sostitutiva più idonea ai fini rieducativi e di reinserimento, utilizzando i criteri dell'art. 133 c.p.; il richiamo generico alla precedente ordinanza annullata è risultato insufficiente.

Norme richiamate

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 58

    Il giudice deve effettuare una valutazione complessiva della personalità dell'autore del reato e motivare la scelta della pena sostitutiva, scegliendone il tipo in base ai criteri dell'art. 133 c.p.; l'omessa o superficiale motivazione sul punto è vizio rilevante.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 56-bis

    Richiamata nel ricorso come norma rilevante; nella vicenda viene censurata una violazione delle regole che informano l'applicazione delle pene sostitutive (in particolare obbligo di motivazione e valutazione comparativa).

  • Codice penale, articolo 133

    Fornisce i criteri per la scelta della pena (finalità rieducativa, circostanze personali, conseguenze civili), cui il giudice deve ricorrere e richiamare nella motivazione quando sceglie una pena sostitutiva.

  • Codice penale, articolo 99, comma 4

    Norma sulla recidiva reiterata specifica; la sua sussistenza, accertata nella sentenza di condanna, è elemento rilevante ai fini del giudizio prognostico sulla idoneità della pena sostitutiva e va valutata e motivata dal giudice dell'esecuzione.

  • Codice di procedura penale, articolo 627

    Fondamento procedurale del rinvio al giudice dell'esecuzione: il giudice chiamato al rinvio deve conformarsi ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione e reintegrare l'istruttoria o la motivazione secondo le indicazioni della Suprema Corte.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, sentenza 30/05/2024 e altri precedenti citati)

    La giurisprudenza afferma che la sola presenza di precedenti non basta di per sé a escludere le pene sostitutive, ma i precedenti possono e devono essere valutati e, se necessario, produrre elementi negativi specifici sulla prognosi rieducativa; il giudice deve motivare la valutazione comparativa.

Massime di principio

  • Quando si propone una pena sostitutiva (es. lavoro di pubblica utilità) il giudice deve svolgere una valutazione complessiva della personalità dell'imputato ai sensi dell'art. 58 L. 689/1981 e motivare espressamente la scelta richiamando i criteri dell'art. 133 c.p.
  • La presenza di precedenti o di recidiva non esclude automaticamente l'applicabilità di pene sostitutive, ma deve essere valutata specificamente: i precedenti possono costituire elementi negativi per la prognosi e richiedono motivazione concreta se influenzano il diniego o la scelta della misura.
  • Il richiamo generico a precedenti motivazioni o sentenze è insufficiente: dopo un annullamento della Cassazione il giudice del rinvio è obbligato a conformarsi ai punti di diritto decisi e ad incidere concretamente sulla valutazione richiesta.
  • In caso di rinvio ex art. 627 c.p.p. il giudice dell'esecuzione deve riesaminare la situazione di fatto e di diritto alla luce delle indicazioni della Cassazione e motivare in modo puntuale qualsiasi scelta che discosti o confermi la decisione precedente.
  • Per difendere efficacemente la richiesta di pena sostitutiva è utile offrire al giudice elementi concreti sulla personalità del condannato e sulle prospettive rieducative (percorsi svolti o da svolgere, assenza di elementi che indichino rischio di recidiva) perché la motivazione comparativa possa fondarsi su dati certi.

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