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Ordinanza

Ordinanza n. 228/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 40/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202502811

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Umbria n. 40/2025 relativa agli atti applicativi dell'obbligo vaccinale, alla sospensione dal lavoro, alla negazione della retribuzione e alla decurtazione dell'anzianità di servizio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appello riguarda la legittimità della serie di atti adottati nei confronti del ricorrente in conseguenza dell'accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4-ter del decreto-legge n. 44/2021. Gli atti hanno comportato la sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa, la negazione della retribuzione e la decurtazione dell'anzianità di servizio per il periodo di sospensione. I motivi d'appello investono anche la compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione europea, questione già rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato con il parere n. 563 del 12 giugno 2025, nell'ambito della causa C-522/2024.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito i motivi d'appello. Rilevata la coincidenza tra le questioni dedotte nel presente giudizio e quella oggetto del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ha disposto la sospensione impropria del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., richiamando l'orientamento dell'Adunanza plenaria n. 4/2024. Il giudizio dovrà essere riassunto ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., mediante domanda di fissazione dell'udienza presentata dalla parte più diligente entro 90 giorni, decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione della CGUE sulla questione rimessa con il parere n. 563/2025. È inoltre stato disposto l'oscuramento delle generalità dell'appellante.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. 1 aprile 2021, n. 44

    La disposizione è indicata quale base dell'obbligo vaccinale la cui inosservanza ha determinato gli atti di sospensione dal lavoro, negazione della retribuzione e decurtazione dell'anzianità di servizio; la sua compatibilità con il diritto dell'Unione europea è oggetto della questione pregiudiziale pendente davanti alla CGUE.

  • art. 267 TFUE

    rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione europea

    È il fondamento del rinvio pregiudiziale già disposto dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato sulla questione di compatibilità europea rilevante anche nel presente giudizio.

  • art. 295 c.p.c.

    Consente la sospensione impropria del giudizio quando la decisione dipende dalla definizione di una questione pregiudiziale pendente in altro giudizio europeo.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    domanda di fissazione di udienza ... entro il termine perentorio di 90 giorni

    Disciplina la prosecuzione del giudizio sospeso mediante domanda di fissazione dell'udienza proposta dalla parte più diligente entro il termine indicato dal giudice, decorrente dalla pubblicazione della decisione della CGUE nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    oscuramento delle generalità

    È richiamato quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a sostegno dell'oscuramento delle generalità dell'appellante.

Massime di principio

  • Quando la decisione di un appello amministrativo dipende da una questione di compatibilità con il diritto dell'Unione europea già oggetto di rinvio pregiudiziale alla CGUE in altro procedimento, il giudice amministrativo può sospendere impropriamente il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., senza decidere nel merito i motivi d'appello.
  • Dopo la definizione della questione pregiudiziale da parte della CGUE, il giudizio amministrativo sospeso deve essere proseguito mediante domanda di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., da presentare dalla parte più diligente entro il termine perentorio stabilito, decorrente dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaEmergenza sanitariaDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaEmergenze e protezione civileProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazioneSopravvenuta carenza di interesse

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