Cassazione Civile, Ordinanza n. 04277/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medico)
La controversia
Un laureato in medicina, che aveva frequentato dal 1987 al 1990 una scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso senza percepire alcuna remunerazione, ha convenuto in giudizio varie amministrazioni statali e l'università chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla tardiva e incompleta attuazione delle direttive comunitarie che imponevano una retribuzione per gli specializzandi. In primo grado la domanda è stata rigettata per prescrizione; in appello la prescrizione è stata esclusa, ma la domanda è stata comunque respinta nel merito perché la specializzazione conseguita non rientrava tra quelle elencate dalle direttive e non era stata allegata/provata una sostanziale equipollenza. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 352 c.p.c. per il mancato provvedimento sull'istanza di discussione orale in appello; con il secondo motivo ha contestato la decisione nel merito sulla non spettanza del risarcimento e sulla prescrizione, ma tale motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, affermando la nullità della sentenza d'appello pronunciata senza consentire la discussione orale nonostante rituale richiesta, senza che il ricorrente debba indicare quali argomenti avrebbe svolto; ha cassato la sentenza impugnata ma, poiché il ricorrente aveva chiesto anche la decisione nel merito, ha deciso direttamente la controversia ex art. 384, comma 2, c.p.c. rigettando la domanda risarcitoria nei confronti della Presidenza del Consiglio. Ha inoltre regolato le spese: condanna del ricorrente alle spese di primo e secondo grado verso la Presidenza del Consiglio, compensazione delle spese di legittimità verso la stessa e compensazione verso l'Università per mancanza di specifiche censure. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 352 c.p.c.
la mancata ammissione della discussione orale in appello, quando legittimamente richiesta, determina nullità della sentenza senza onere per il ricorrente di provare quali argomenti avrebbe svolto.
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte di cassazione, una volta ravvisata la nullità e in presenza di interesse processuale della parte, di decidere la causa nel merito.
art. 336 c.p.c.
non comporta automaticamente il riesame delle spese del primo grado nei confronti della parte non impugnante quando la statuizione a suo favore non è stata devoluta.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedente della Corte sulla questione della prescrizione e dell'interruzione.
Direttiva 75/362/CEE
ha imposto la remunerazione solo per le scuole di specializzazione previste negli elenchi di reciproco riconoscimento dei diplomi.
Direttiva 75/363/CEE
insieme alla direttiva 75/362, rileva per individuare le specializzazioni oggetto dell'obbligo di retribuzione.
Direttiva 82/76/CEE
ha modificato il quadro delle direttive sulle specializzazioni mediche e sull'obbligo di remunerazione.
legge 8.8.1991 n. 257
indicata come tardiva e parziale attuazione interna delle direttive comunitarie.
Massime di principio
- La mancata concessione della discussione orale in appello, se tempestivamente e ritualmente richiesta, integra una nullità della sentenza che opera di per sé, senza che la parte debba dimostrare quali specifici argomenti avrebbe aggiunto in udienza.
- Il diritto di difesa comprende anche la possibilità di discussione orale; la sua compressione non può essere neutralizzata dal rilievo che gli stessi argomenti siano già stati esposti negli scritti difensivi.
- Nelle azioni risarcitorie fondate sulla tardiva attuazione delle direttive comunitarie in tema di specializzazione medica, la tutela spetta solo se la specializzazione conseguita coincide con quelle previste dalle direttive oppure se sia allegata e provata una sostanziale equipollenza di fatto.
- La coincidenza nominale tra specializzazione conseguita e specializzazioni elencate dalle direttive è questione di diritto, rilevabile anche d'ufficio; l'equipollenza sostanziale è invece questione di fatto che deve essere specificamente allegata dall'attore sin dall'atto introduttivo.
- La prescrizione del diritto al risarcimento da tardiva attuazione delle direttive sulle scuole di specializzazione è decennale e decorre dal 27 ottobre 1999, ma l'atto rivolto a uno dei ministeri competenti può interrompere la prescrizione anche nei confronti della Presidenza del Consiglio.
- Se la Corte di cassazione accoglie il ricorso per una nullità processuale ma la parte ricorrente chiede anche la decisione nel merito, la Suprema Corte può decidere direttamente la causa quando non residuino ulteriori attività istruttorie o questioni impeditive.
- La riforma di una statuizione di primo grado non comporta automaticamente il travolgimento delle spese nei confronti di una parte che non abbia impugnato quella statuizione; la devoluzione dell'appello delimita l'oggetto del riesame.
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