Cassazione Penale, Sentenza n. 34150/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava il rigetto della richiesta di riconoscimento del rimedio risarcitorio ex art. 35‑ter ord. pen. per i periodi di detenzione dal 27/12/2019 al 15/06/2020. Le censure principali erano: errato computo dello spazio calpestabile per detenuto (il Tribunale non avrebbe detratto gli armadietti fissi appesi al muro, che riducono l'area fruibile), limitata fruizione della doccia, presenza di topi, esigue ore d'aria e generale durezza degli istituti; ulteriori deduzioni riguardavano la tardività di una memoria e la violazione dell'art. 3 Cedu e la mancata valutazione dei fattori compensativi previsti dalla giurisprudenza.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei termini indicati. La Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa al mancato accertamento concreto dell'incidenza degli armadietti pensili sullo spazio calpestabile: il Tribunale si era limitato a constatare che i pensili erano distanziati dal pavimento senza verificare se l'area sottostante fosse effettivamente fruibile per il libero movimento (dati gli armadietti posti a 40 cm e 150 cm da terra). Per tale vizio l'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, conforme ai principi richiamati. Le altre doglianze sono state assorbite o dichiarate inammissibili, e la decisione del Tribunale in materia di ammissibilità di ulteriori istanze è stata ritenuta corretta.
Norme richiamate
art. 35‑ter ord. pen.
Rimedio risarcitorio per condizioni di detenzione degradanti: la valutazione richiede accertamento concreto delle condizioni materiali della cella e del rispetto delle soglie di spazio individuale indicativamente richiamate dalla giurisprudenza.
art. 3 Cedu
Divieto di trattamenti inumani o degradanti: parametro di riferimento per valutare se le condizioni detentive integrano la tutela prevista dall'art. 35‑ter; rileva soprattutto in presenza di spazio ridotto e condizioni igienico‑sanitarie difettose.
art. 69, comma 6, cod. proc. pen.
Richiama la necessità di considerare fattori compensativi nella valutazione complessiva delle condizioni detentive quando lo spazio individuale è fra 3 e 4 mq; tali fattori devono essere adeguatamente motivati.
Sezioni Unite, Sent. n. 6551 del 24/09/2020 (Commisso)
Principio guida: spazio vivibile inferiore a 3 mq costituisce forte presunzione di violazione; fra 3 e 4 mq la valutazione è complessiva e richiede considerazione di fattori compensativi. Va detratto dal calcolo lo spazio occupato da arredi fissi che ostacolano il movimento.
Giurisprudenza di legittimità recente (es. sentenze Zindato, Molè, Sciuto, Esposito Montefusco, Palmulli)
Chiarimenti operativi: i mobili pensili possono essere esclusi dalla detrazione se non incidono sulla libera fruizione dell'area sottostante; se invece impediscono il movimento (es. posizionati a bassa distanza dal suolo) devono essere considerati come arredi che riducono lo spazio utile.
Massime di principio
- Per calcolare lo spazio calpestabile individuale vanno detratti gli arredi fissi che occupano effettiva area calpestabile e impediscono il libero movimento; la mera qualifica di 'pensile' non esclude automaticamente la detrazione.
- Se lo spazio individuale è inferiore a 3 mq sussiste una forte presunzione di violazione dell'art. 3 Cedu; se è tra 3 e 4 mq la valutazione è globale e richiede considerazione di fattori compensativi (durata della detenzione, condizioni generali, ore d'aria, attività fuori dalla cella).
- Il giudice deve motivare concretamente sul ruolo degli arredi sospetti (misure, distanza da terra, fruibilità dell'area sottostante) e non limitarsi a constatazioni generiche; in mancanza di una verifica puntuale la decisione è annullabile e il procedimento va rinviato per nuovo accertamento.
- Le istanze e motivi nuovi presentati in sede di reclamo o ricorso devono essere collegati alle censure oggetto del provvedimento impugnato; motivi del tutto nuovi possono essere dichiarati inammissibili se non direttamente riferibili.
- In casi simili è utile documentare con rilievi tecnici (misure, fotografie, planimetrie) l'effettiva incidenza degli arredi sulla superficie calpestabile per consentire al giudice una valutazione oggettiva.
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