Sentenza n. 3156/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 247 del 2025 del Tribunale di Busto Arsizio – sezione lavoro, depositata e resa pubblica il 6 marzo 2025, Sez. Lavoro, r.g. 1487/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 12 marzo 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 28 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro, n. 247/2025, che aveva riconosciuto differenze retributive per Retribuzione Professionale Docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., l’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti per i giorni di servizio effettivamente prestati negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche ai fini pensionistici e del trattamento di fine rapporto, condannando il Ministero al pagamento di euro 1.324,66 lordi, oltre interessi, nonché delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 12 marzo 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l’Amministrazione non aveva eseguito il titolo. La ricorrente ha domandato la condanna del Ministero all’esecuzione integrale della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, corrispondendo la Retribuzione Professionale Docenti, gli interessi e gli ulteriori accessori riconosciuti dal giudice ordinario. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di chiedere l’ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti esecutivi; nella fattispecie il TAR ha esercitato i poteri necessari per imporre l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso inutilmente del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di proporre l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione statale inadempiente.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l’istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può conoscere dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione destinataria della condanna non abbia adempiuto spontaneamente.
- Per le condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni statali, l’azione esecutiva o di ottemperanza può essere proposta, in presenza degli ulteriori presupposti, dopo l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di persistente inottemperanza.
- Il commissario ad acta incaricato dell’esecuzione può ricorrere, in caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie dell’amministrazione debitrice, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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