Ordinanza n. 1779/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del decreto Prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- (notificato in data -OMISSIS-), a mezzo del quale la Prefettura di Torino ha respinto il ricorso gerarchico proposto da -OMISSIS- avverso il decreto della Questura di -OMISSIS- del -OMISSIS-, che ha disposto il rigetto della sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Torino ha respinto il ricorso gerarchico proposto contro il provvedimento della Questura che aveva negato il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Con una precedente ordinanza il TAR aveva disposto la rinnovazione della notificazione, poiché il ricorso era stato notificato presso l'indirizzo PEC dell'amministrazione anziché presso quello della competente Avvocatura distrettuale dello Stato. La rinnovazione è stata effettuata presso un indirizzo PEC estratto dal registro IPA, ma non incluso nei pubblici elenchi validi per le notificazioni degli atti giudiziari ai sensi dell'art. 16-ter del d.l. n. 179/2012. La questione decisa dall'ordinanza riguarda quindi esclusivamente la ritualità della notificazione del ricorso e la necessità di rinnovarla nuovamente; il merito del diniego della licenza non è stato esaminato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto nulla la notificazione rinnovata, perché effettuata a un indirizzo PEC tratto dal registro IPA e non da uno dei pubblici elenchi normativamente abilitati per le notificazioni degli atti giudiziari. Richiamando l'orientamento del Consiglio di Stato, il Collegio ha escluso qualsiasi equipollenza tra gli indirizzi inclusi nei pubblici elenchi previsti dalla legge e quelli risultanti dal registro IPA o da altri siti internet, in ragione dell'esigenza di certezza e della tutela dell'effettività del contraddittorio. Poiché l'amministrazione non si era costituita, il TAR ha assegnato al ricorrente, ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., un termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per rinnovare la notificazione nei confronti dell'amministrazione resistente. Ha inoltre disposto la trasmissione degli atti al Presidente della Sezione per la fissazione dell'udienza pubblica. Nessuna decisione è stata assunta sul merito dell'impugnazione del diniego della licenza.
Norme richiamate
art. 44, comma 4, c.p.a.
termine perentorio di giorni 15 (quindici)
In caso di notificazione nulla e di mancata costituzione dell'amministrazione resistente, il giudice assegna al ricorrente un termine perentorio per rinnovare la notificazione.
art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221
Le notificazioni telematiche alle amministrazioni devono essere effettuate all'indirizzo PEC comunicato al Ministero della Giustizia e inserito nell'apposito elenco.
art. 16-ter, commi 1 e 1-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221
a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 6-bis, 6-quater e 62, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dall'art. 16, comma 12, del presente decreto, dall'art. 16, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia
Per le notificazioni degli atti giudiziari nel processo amministrativo rilevano esclusivamente gli indirizzi PEC ricavati dai pubblici elenchi indicati dalla disposizione; il registro IPA non è fonte autonoma valida per tali notificazioni.
art. 14, comma 2, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40
Le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC risultanti dall'elenco previsto dall'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, fermo il regime relativo all'Avvocatura dello Stato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Norma richiamata quale base processuale per la trattazione nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Consente l'oscuramento dei dati identificativi per la tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la protezione dei dati personali.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo telematico, la notificazione di un atto giudiziario a un'amministrazione non costituita è rituale soltanto se effettuata all'indirizzo PEC ricavato da uno dei pubblici elenchi previsti dalla normativa applicabile, incluso l'elenco del Ministero della Giustizia previsto dall'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012.
- L'indirizzo PEC dell'amministrazione risultante dal registro IPA non è, di per sé, valido per la notificazione degli atti giudiziari nel processo amministrativo, poiché il registro IPA non rientra tra i pubblici elenchi abilitati dall'art. 16-ter d.l. n. 179/2012.
- Gli indirizzi PEC indicati sui siti istituzionali o comunque reperiti al di fuori dei pubblici elenchi normativamente individuati non possono legittimare autonomamente la notificazione degli atti giudiziari, non essendo ammessa equipollenza tra indirizzi provenienti da fonti diverse.
- Quando la notificazione del ricorso è nulla, l'amministrazione resistente non si è costituita e la nullità è rilevabile, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a.
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