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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36264/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputate hanno impugnato la sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 13 gennaio 2026, che aveva applicato loro la pena concordata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. per detenzione di sostanze stupefacenti. La contestazione riguardava 510 grammi di cocaina, 3.494 chilogrammi di hashish, 483 grammi di marijuana e 1.434 chilogrammi di hashish del tipo Wax, suddivisi in numerose buste, oltre a 6.630 euro, bilancini, appunti con nomi e cifre e materiale per il confezionamento delle dosi. Le ricorrenti hanno dedotto: violazione dell’art. 129 c.p.p. per omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento; vizio di motivazione per mancata valutazione della possibile qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; vizio di motivazione sulla congruità della pena; violazione di legge per l’errata valutazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.; e omessa verifica della legalità complessiva dell’accordo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la sentenza di patteggiamento è ricorribile soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le censure proposte, in quanto incompatibili con i limiti del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e dirette anche a contestare il patto accettato, sono inammissibili. La Corte ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva dato conto delle univoche risultanze investigative, della corretta determinazione della pena e dell’insussistenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; in assenza di concreti elementi indicativi di una causa di non punibilità, non era necessaria una motivazione più specifica. L’inammissibilità è stata pronunciata de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria indicata nel dispositivo, il cui importo non compare nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990

    Francesca Sterlacci e Lorenza Siragusa hanno presentato ricorso avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Bari del 13 gennaio 2026 con la quale è stata loro applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere detenuto sostanza stupefacente suddivisa in numerosissime buste in cellophane per un peso complessivo di 510 grammi di cocaina, di chilogrammi 3.494 di hashish, di grammi 483 di marijuana nonché chilogrammi 1.434 di hashish del tipo Wax oltre che la somma di euro 6.630, bilancini, appunti contenenti nomi e cifre oltre materiale atto al confezionamento di singole dosi.

    La norma è indicata quale titolo della contestazione per la detenzione delle sostanze stupefacenti descritte; la Corte non svolge un’autonoma interpretazione della fattispecie sostanziale.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Rilevato che i motivi di ricorso aventi ad oggetto la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. quanto alla mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento; il vizio di motivazione per omessa valutazione sulla possibilità di configurare ipotesi meno gradi quali il comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; il vizio di motivazione quanto alla congruità della pena come determinata; la violazione di legge per l'errata valutazione della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. nonché, infine, la mancata verifica della legalità complessiva dell'accordo sono inammissibili.

    La richiesta di valutare una qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 non è scrutinabile attraverso il ricorso proposto, in ragione dei limiti di impugnazione della sentenza di patteggiamento.

  • art. 444 c.p.p.

    Il ricorso è proposto avverso sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.

    La decisione impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, soggetta ai limiti speciali di ricorribilità previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Per i ricorsi presentati dal 3 agosto 2017 (cfr. art.1, comma 51, I. n. 103 del 23 giugno 2017), il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza impugnata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

    Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è limitato ai motivi tassativamente indicati: volontà dell’imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendoinvece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. Un. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino).

    Nella sentenza di patteggiamento, il rigetto della prospettazione di una causa di proscioglimento richiede una motivazione specifica solo quando dagli atti o dalle deduzioni emergano elementi concreti che ne rendano plausibile l’applicazione; altrimenti è sufficiente anche l’enunciazione implicita dell’avvenuta verifica.

  • art. 131-bis c.p.

    Rilevato che i motivi di ricorso aventi ad oggetto la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. quanto alla mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento; il vizio di motivazione per omessa valutazione sulla possibilità di configurare ipotesi meno gradi quali il comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; il vizio di motivazione quanto alla congruità della pena come determinata; la violazione di legge per l'errata valutazione della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. nonché, infine, la mancata verifica della legalità complessiva dell'accordo sono inammissibili.

    La censura relativa alla causa di non punibilità dell’art. 131-bis c.p. è stata dichiarata inammissibile nel ricorso contro la sentenza di patteggiamento; la Corte non ne ha esaminato nel merito i presupposti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità va, dunque, pronunciata senza formalità e cioè de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.

    Quando ricorrono i presupposti indicati, l’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità, de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di una causa di non colpevolezza nella determinazione dell’inammissibilità, della sanzione pecuniaria prevista.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non può essere utilizzato per contestare aspetti del patto accettato o per riproporre censure estranee a tali categorie.
  • Nella sentenza di patteggiamento, l’obbligo di motivazione sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. è soddisfatto anche con una verifica enunciata implicitamente, salvo che dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi a sostegno di una causa di non punibilità, che richiedono una risposta specifica.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

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