Cassazione Civile, Ordinanza n. 11367/2025 del 30/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dall'opposizione a una cartella di pagamento e a una successiva intimazione di pagamento emesse per il recupero di un credito erariale portato da una sentenza della Corte dei conti che aveva condannato il ricorrente al risarcimento di un danno erariale. L'opponente sosteneva che il debito fosse già integralmente estinto perché la Regione Siciliana aveva recuperato in via amministrativa, mediante compensazioni su fondi regionali e nell'ambito di rendicontazioni di progetti formativi professionali, somme che, secondo la sua tesi, avrebbero dovuto imputarsi proprio al credito oggetto di causa. In appello sono stati proposti cinque motivi: omesso esame di fatti decisivi relativi all'estinzione di un giudizio di opposizione promosso da un ente di formazione; omesso esame del recupero amministrativo di euro 726.012,17; nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla ritenuta inidoneità di tale recupero a estinguere il credito; violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1243 c.c. per avere la Corte d'appello rilevato d'ufficio un fatto non contestato e valorizzato un vademecum amministrativo non prodotto e non normativo; violazione degli artt. 2697 e 1243 c.c. per asserito erroneo riparto dell'onere della prova, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto provare l'omessa rendicontazione come controeccezione.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le censure, ritenendo il ricorso inammissibile per violazione del requisito di esposizione sommaria dei fatti di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte ha rilevato che il ricorso non descriveva in modo chiaro e sufficiente il contenuto della sentenza della Corte dei conti posta a base dell'esecuzione, né la natura del danno erariale, né il rapporto tra le condanne emesse nei confronti del ricorrente e dell'ente di formazione richiamato, rendendo così oscuro il quadro fattuale e processuale e impedendo il vaglio dei motivi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È invocato per denunciare nullità della sentenza per difetto di motivazione; la censura non viene esaminata nel merito perché il ricorso è inammissibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione della sentenza d'appello.
art. 115 c.p.c.
È evocato per sostenere che la Corte d'appello avrebbe rilevato d'ufficio un fatto non contestato e utilizzato elementi non ritualmente introdotti; la Corte di cassazione non esamina il motivo per inammissibilità.
art. 1243 c.c.
È richiamato in relazione alla compensazione quale fatto estintivo del credito; la Corte non valuta nel merito la dedotta estinzione per il difetto di autosufficienza/esposizione dei fatti.
art. 2697 c.c.
È richiamato sul riparto dell'onere della prova quanto alla dedotta controeccezione di omessa rendicontazione; il motivo non è scrutinato nel merito.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile per mancato rispetto del requisito di esposizione sommaria dei fatti, che deve rendere chiaro e completo il quadro sostanziale e processuale senza necessità di consultare altri atti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. impone una ricostruzione chiara e completa della vicenda sostanziale e processuale, sufficiente a far comprendere le censure senza dover ricorrere ad altri atti del fascicolo o alla sentenza impugnata.
- Quando il ricorso non chiarisce il titolo della pretesa azionata, la natura del danno accertato, il contenuto della decisione di merito e il rapporto tra i diversi rapporti o soggetti coinvolti, la Corte di cassazione non può procedere al vaglio dei motivi, che restano preclusi.
- Le censure che prospettano omesso esame di fatti decisivi, nullità della motivazione o violazione delle regole sulla prova e sulla compensazione presuppongono un'adeguata autosufficienza del ricorso; in mancanza, il controllo di legittimità è impedito a monte.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese della parte soccombente e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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