Sentenza n. 483/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 253/2025, depositata e resa pubblica il 06.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1298/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 22.04.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 08.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 253/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, mediante accredito dell'importo complessivo di euro 500,00, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 22 aprile 2025, l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 16 gennaio 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., oltre alle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua regolare notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche territoriale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio; non è stato liquidato alcun compenso, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto sufficiente e preferibile, nel caso concreto, la nomina del commissario ad acta e ha valorizzato le ulteriori ragioni ostative all'applicazione della penalità di mora: la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, avente funzione di incentivo alla formazione e non di sostentamento. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto della serialità e standardizzazione dell'attività difensiva.
Norme richiamate
artt. 112 e 114 c.p.a.
Gli strumenti dell'ottemperanza consentono di ottenere l'esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche nei confronti dell'amministrazione inadempiente, ma può essere negata quando ricorrano la manifesta iniquità o altre ragioni ostative; nel caso concreto tali ragioni sono state ravvisate nella complessità dell'adempimento, nella serialità del contenzioso e nella natura non essenziale del beneficio.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato ... completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice nei capitoli specificamente destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
La predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente possono coinvolgere soggetti e strutture tecniche esterne o centralizzate, contribuendo alla complessità del procedimento esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un'amministrazione statale l'attribuzione di un beneficio, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, precisandone poteri, termine di intervento ed eventuale facoltà di delega.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione statale e, una volta inutilmente decorso, non impedisce la proposizione del giudizio di ottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente ammissibile nei confronti dell'amministrazione, ma può essere esclusa in presenza di autonome ragioni ostative, valutate alla luce della complessità dell'adempimento, dei vincoli organizzativi e finanziari e degli interessi pubblici coinvolti.
- La nomina del commissario ad acta costituisce, nel caso concreto, una misura sufficiente a garantire l'esecuzione del giudicato e può giustificare il rigetto contestuale della domanda di astreinte.
- La complessità procedimentale, il coinvolgimento di una pluralità di uffici e soggetti e l'eccezionale serialità del contenzioso possono costituire ragioni ostative all'applicazione dell'astreinte, soprattutto quando il beneficio dovuto non abbia funzione di sostentamento ma natura incentivante e impiego facoltativo.
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