Sentenza n. 3086/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’annullamento del provvedimento tacito di rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria prot. n. -OMISSIS- del 22 settembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata al Comune. Ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e, dall’altro, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, oltre alla violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. Nel merito sostanziale ha sostenuto la conformità urbanistico-edilizia dell’intervento sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell’istanza, negando l’esistenza di variazioni essenziali e qualificando le opere come meri interventi di ristrutturazione edilizia. Le parti avevano inoltre chiesto il rinvio dell’udienza in vista dell’eventuale presentazione di una nuova istanza di sanatoria ai sensi del decreto “Salva Casa 2024”.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’istanza congiunta di rinvio, ritenendo che la prospettata presentazione di una nuova istanza di sanatoria fosse meramente eventuale e non integrasse un caso eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., anche considerato il tempo trascorso. Nel merito ha rigettato il secondo motivo. Il silenzio formatosi sull’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 equivale a un diniego tacito, impugnabile per il suo contenuto sostanziale. Tuttavia, trattandosi di silenzio significativo, non possono essere fatti valere vizi di motivazione o lacune procedimentali; il privato deve dimostrare la sussistenza della doppia conformità urbanistico-edilizia richiesta per il rilascio della sanatoria. Nel caso concreto tale presupposto è stato escluso perché dagli atti risultavano varianti essenziali realizzate in difformità dalla licenza edilizia del 1969, tra cui un tetto di copertura con innalzamento in muratura di 0,80 metri e superficie in pianta di 90 metri quadrati, privo di titolo edilizio, oggetto anche di notizia di reato e ordinanza di demolizione. È stato altresì rigettato il primo motivo: la sanatoria edilizia costituisce esercizio di potere vincolato e, trattandosi di procedimento avviato su istanza di parte, non erano necessarie né la comunicazione di avvio né ulteriori apporti partecipativi. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente al pagamento di 1.500 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001
Ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non si pronunci entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, la richiesta si intende rifiutata.
Il decorso del termine di sessanta giorni determina un silenzio-diniego sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria, impugnabile per il suo contenuto sostanziale.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Non impongono la comunicazione di avvio del procedimento quando la sanatoria edilizia è richiesta con procedimento avviato su istanza di parte e la decisione amministrativa è vincolata.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio dell’udienza richiede presupposti eccezionali; la mera eventualità di presentare una nuova istanza di sanatoria, anche ai sensi del decreto “Salva Casa 2024”, non è sufficiente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte per tutelarne i diritti o la dignità.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali nel provvedimento di oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- Il silenzio formatosi ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001 sulla domanda di permesso di costruire in sanatoria ha valore di diniego tacito e può essere impugnato per il suo contenuto sostanziale.
- Nel giudizio contro il silenzio-diniego su una domanda di sanatoria edilizia, il privato non può dedurre vizi di motivazione o carenze procedimentali intrinsecamente incompatibili con il silenzio significativo; deve invece dimostrare la sussistenza della doppia conformità urbanistico-edilizia necessaria per il rilascio della sanatoria.
- La natura vincolata delle determinazioni sulla sanatoria degli abusi edilizi esclude la necessità di apporti partecipativi e della comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi inoltre di procedimento attivato su istanza di parte.
- La presenza di varianti essenziali realizzate senza titolo e in difformità dal titolo edilizio originario esclude la doppia conformità richiesta per il rilascio della sanatoria ordinaria.
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