Cassazione Penale, Sentenza n. 44570/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione aggravata di un assegno non trasferibile. Ha dedotto due motivi: 1) errata applicazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. perché la Corte d'appello, pur venuta a conoscenza in udienza della detenzione dell'imputata per altra causa (Casa circondariale di Pozzuoli), ha rifiutato la traduzione/il rinvio e ha celebrato l'appello in sua assenza; 2) vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) per omissione nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p. e, in particolare, del n. 4 dell'art. 62 c.p., nonostante l'assenza di gravi precedenti e il corretto comportamento processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la detenzione dell'imputata per altra causa, comunicata in udienza, integri un legittimo impedimento che impone il rinvio e la traduzione dell'imputata; la mancata traduzione ha reso illegittima la celebrazione del giudizio in sua assenza. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Milano per il prosieguo. Il secondo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo e non è stato esaminato nel merito.
Norme richiamate
art. 420-ter cod. proc. pen.
Ritenuta dalla Corte di Cassazione la disposizione rilevante in quanto la comunicazione in udienza della detenzione per altra causa configura un legittimo impedimento a comparire che impone il rinvio o la traduzione dell'imputato; la mancata traduzione determina nullità della celebrazione in sua assenza.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Fondamento formale del primo motivo di ricorso (erronea applicazione della norma sul legittimo impedimento); motivo ritenuto fondato.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Strumento normativo invocato per censurare la motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; questione però assorbita dall'annullamento per vizio procedurale.
art. 62-bis c.p. e art. 62 c.p., n.4
Richiamate dalla ricorrente in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della valutazione materiale delle attenuanti perché ha ritenuto prevalente e risolutivo il vizio procedurale relativo alla traduzione dell'imputata.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 37483/2006 (Arena), Sez. U. n. 35399/2010 (F.), Sez. U. n. 7635/2021 (Costantino)
Principi consolidati secondo cui la detenzione dell'imputato per altra causa, anche se comunicata solo in udienza, integra legittimo impedimento che impedisce la celebrazione del processo in sua assenza; obbligo del giudice di disporre la traduzione o il rinvio.
Massime di principio
- La detenzione dell'imputato per altra causa, anche se comunicata in udienza, costituisce legittimo impedimento e impone il rinvio e/o la traduzione dell'imputato: il giudice che procede senza adottare tale misura invalida il giudizio per celebrazione in assenza non legittimata.
- Non grava sull'imputato l'onere di comunicare tempestivamente la detenzione: la comunicazione anche tardiva in udienza è idonea a configurare l'impedimento.
- La stessa tutela si estende sia alla detenzione in carcere sia agli arresti domiciliari: ogni limitazione della libertà personale per altra causa può giustificare la mancata comparizione.
- Quando la Corte di legittimità accoglie un motivo procedurale che determina nullità, gli altri motivi processuali o di merito (ad es. omissione nella valutazione delle attenuanti) possono risultare assorbiti e non essere esaminati.
- Se si è nella situazione in cui l'imputato è trattenuto per altra causa, il difensore deve comunque sollecitare formalmente la richiesta di traduzione o autorizzazione; il giudice d'appello ha l'obbligo di garantire la presenza dell'imputato, disponendo la traduzione o rinviando l'udienza.
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