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Ordinanza

Ordinanza n. 2683/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento previa sospensiva e adozione di ogni idonea misura cautelare, - della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 Graduatoria finale di merito pubblicata in data 18.02.2026, nella parte in cui ha erratamente, illegittimamente ed illogicamente classificato la ricorrente alla posizione 10.163 (idonea non vincitrice) e non nella superiore posizione n. 3.648 (idonea non vincitrice), e/o nella corretta posizione superiore a quella illegittimamente attribuitogli a causa della illegittima, illogica ed errata valutazione di ben 2 quesiti contenuti nella prova scritta; - dell’esito della prova scritta valutata in modo illegittimo, illogico ed errato con il punteggio totale di 23,75; - delle domande n. 4 e n. 11 della prova scritta sottoposta alla ricorrente il giorno 24.10.2025 alle ore 8:00 del mattino; - di ogni verbale della Commissione di Valutazione; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e consequenziale, ancorché non conosciuto; e per l’accertamento del diritto del ricorrente di ottenere la giusta, corretta e legittima valutazione della prova scritta; nonché per la condanna della P.A. a modificare il punteggio attribuito alla prova scritta svolta dalla ricorrente da 23,75 a 25,75 o altro maggiore o minore punteggio oche sarà determinato dal Tar; e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a., della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’inserimento all’interno della Graduatoria del giusto, legittimo e corretto punteggio di 25,75; in via subordinata al pagamento (recte: risarcimento) del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dal ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202604222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito e valutazione della prova scritta del concorso per assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, con attribuzione di 23,75/30

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, risultata idonea ma non vincitrice, ha impugnato la graduatoria finale, il punteggio della prova scritta, i quesiti n. 4 e n. 11 e gli atti della Commissione, sostenendo che due risposte fossero state valutate illegittimamente, illogicamente ed erroneamente. Ha chiesto l'attribuzione di un punteggio superiore, la conseguente rettifica della posizione in graduatoria e, in via subordinata, il risarcimento del danno da lesione dell'affidamento. Ha inoltre contestato la tempestività della graduatoria e chiesto tutela cautelare. Il ricorso è stato notificato anche nei confronti di controinteressate non costituite.

La decisione

La domanda cautelare è stata parzialmente accolta. Quanto al quesito n. 4, il TAR ha rilevato che la Sezione, con precedente sentenza semplificata, aveva già ritenuto corretta la risposta fornita dalla candidata. Ha quindi ordinato all'Amministrazione, in via interinale, di attribuire un punto aggiuntivo complessivo, derivante dal riconoscimento di +0,75 per la risposta corretta e dall'eliminazione della penalità di -0,25, nonché di rettificare la posizione in graduatoria. Quanto al quesito n. 11, il TAR ha escluso il fumus boni iuris, richiamando precedenti della stessa Sezione secondo cui l'unica risposta corretta era quella individuata dall'Amministrazione; tale orientamento non risultava annullato dal Consiglio di Stato. Il TAR ha ritenuto tempestivo il ricorso, poiché la lesività dell'operato amministrativo è divenuta conoscibile, per la candidata già idonea, soltanto con la pubblicazione della graduatoria definitiva, che ha evidenziato l'insufficienza del punteggio rispetto al bene della vita perseguito. È stata inoltre disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, stante l'elevato numero dei potenziali controinteressati, con pubblicazione del ricorso e dell'ordinanza sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio-Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia. Gli adempimenti sono stati posti a carico della ricorrente, a pena di improcedibilità, secondo i termini indicati nell'ordinanza. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata accolta parzialmente in presenza di un'apprezzabile fondatezza limitatamente alla contestazione del quesito n. 4.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di un elevato numero di potenziali parti necessarie, la notificazione per pubblici proclami; il TAR ne ha disposto l'integrazione del contraddittorio secondo modalità e termini prescritti.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale, insieme agli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a., per l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato nella domanda della ricorrente per il risarcimento del danno in forma specifica e, in subordine, per il danno da lesione dell'affidamento; la relativa domanda non è stata definita nella fase cautelare.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, la candidata che abbia superato la prova scritta ma non abbia conseguito il bene della vita perseguito può acquisire la piena conoscenza della lesività della valutazione soltanto con la pubblicazione della graduatoria definitiva; da tale momento decorre il termine per impugnare la valutazione e gli atti della procedura.
  • In sede cautelare, quando una precedente pronuncia della stessa Sezione abbia già riconosciuto la correttezza della risposta fornita a un quesito concorsuale, sussiste il fumus boni iuris per disporre interinalmente la rettifica del punteggio, mediante attribuzione del punteggio previsto per la risposta corretta e rimozione della penalità applicata.
  • La contestazione della risposta a un quesito concorsuale non presenta fumus boni iuris quando la giurisprudenza della stessa Sezione abbia già individuato come unica risposta corretta quella adottata dall'Amministrazione e tale statuizione non sia stata annullata in appello.
  • Quando il numero dei potenziali controinteressati rende difficoltosa o eccessivamente onerosa la notificazione individuale, il giudice amministrativo può disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, prescrivendo contenuti, modalità e termini degli adempimenti; il mancato rispetto dei termini può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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