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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20156/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società cooperativa)

La controversia

Il professionista aveva agito per ottenere il pagamento del saldo delle competenze maturate per l'attività difensiva prestata nell'interesse della procedura di liquidazione coatta amministrativa, in un procedimento di espropriazione presso terzi. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo che il credito dovesse essere fatto valere nella sede concorsuale, mediante il procedimento di verifica del passivo. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione della disciplina sulla liquidazione coatta amministrativa e sulla verifica dei crediti, sostenendo che si trattasse di credito prededucibile derivante da incarico della procedura e che, ratione temporis, fosse applicabile l'art. 111 l.f. e non l'art. 111-bis l.f.; ha inoltre invocato la disciplina speciale delle controversie sugli onorari degli avvocati ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e, in subordine, ha censurato la mancata rimessione della causa al giudice competente, prospettando la domanda come impugnazione contro il mancato riconoscimento del saldo del compenso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni credito verso la massa, compresi quelli prededucibili, deve essere fatto valere esclusivamente attraverso gli strumenti dell'accertamento del passivo previsti dalla legge fallimentare richiamata dalla disciplina della liquidazione coatta amministrativa. Ne consegue la preclusione delle azioni ordinarie di cognizione o monitorie per il pagamento del compenso professionale. Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, senza pronunciarsi sulle spese per la mancata difesa dell'intimata.

Norme richiamate

  • L. n. 400/1975

    Richiamata dal ricorrente come disciplina della liquidazione delle società cooperative, ritenuta dal ricorrente ispirata a formalità minime; la Corte non accoglie tale impostazione e applica comunque la regola dell'accertamento endoconcorsuale del credito.

  • artt. 25, 26, 208, 212 e 111 legge fallimentare

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la natura prededucibile del credito e l'applicabilità della disciplina fallimentare ratione temporis; la Corte ribadisce però che i crediti verso la massa, anche prededucibili, devono essere fatti valere nella sede concorsuale.

  • art. 111-bis legge fallimentare

    Il ricorrente ne contesta l'applicabilità ratione temporis; la Corte non fonda la decisione su questa norma, ma sul principio generale dell'accertamento del passivo nella procedura.

  • art. 93 legge fallimentare

    Indicato dalla Corte come uno dei mezzi di accertamento del passivo che il creditore della massa deve utilizzare.

  • art. 101 legge fallimentare

    Indicato dalla Corte come mezzo per la dichiarazione tardiva del credito, da utilizzare anche per i crediti verso la massa non tempestivamente insinuati.

  • artt. 201, 207 e 209 legge fallimentare

    Richiamati dalla Corte per affermare che, aperta la liquidazione coatta amministrativa, il credito deve essere tutelato esclusivamente nelle forme dell'accertamento endoconcorsuale e, se escluso o non esaminato, mediante opposizione o insinuazione tardiva.

  • art. 52 legge fallimentare

    Richiamato per effetto del rinvio operato dalla disciplina della liquidazione coatta amministrativa alle regole dell'accertamento del passivo.

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità del rito speciale sulle controversie in materia di onorari degli avvocati; la Corte non lo reputa idoneo a superare la regola dell'accertamento concorsuale del credito.

  • art. 159, comma 3, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta necessità di rimessione della causa al giudice competente; la censura è stata respinta.

  • artt. 98 e 101 legge fallimentare

    Richiamati dal ricorrente per la fase di verifica del passivo e le impugnazioni; la Corte ribadisce che il credito andava fatto valere in sede concorsuale.

  • art. 209 legge fallimentare

    Evocato dal ricorrente come base dell'impugnazione contro il mancato riconoscimento del compenso; la Corte non accoglie la qualificazione proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore importo dovuto per il contributo unificato.

Massime di principio

  • Una volta aperta una procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa, il credito verso la massa deve essere fatto valere esclusivamente attraverso gli strumenti di accertamento del passivo previsti dalla disciplina concorsuale, e non mediante azioni ordinarie.
  • La regola dell'accertamento endoconcorsuale opera anche per i crediti prededucibili maturati per attività svolte nell'interesse della procedura.
  • Se il credito non è stato esaminato o è stato escluso nella verifica del passivo, il rimedio è quello previsto dalla legge concorsuale (domanda tardiva o opposizione), non l'azione monitoria o di cognizione ordinaria.
  • La disciplina speciale sulle controversie in materia di compensi professionali non deroga, di per sé, al principio per cui i crediti verso la massa devono essere insinuati nella procedura concorsuale quando il debitore è assoggettato a liquidazione coatta amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeOpposizioni esecutive
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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