Sentenza n. 1448/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della Deliberazione del Direttore generale dell’A.O.U. “G. Martino” di Messina n. 369 del 06.08.2024 (all.1) avente ad oggetto: “indizione procedura selettiva interna, per titoli e prova orale, per l’attribuzione della qualifica dirigenziale al personale medico e sanitario EP dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina, ai sensi della L.R. n. 5 del 13/06/2023 disposizioni per l’attribuzione della qualifica dirigenziale al personale medico e sanitario EP delle aziende ospedaliere universitarie della Regione Sicilia” pubblicata nella G.U.R.S. - serie speciali concorsi n. 13 il 30.08.2024 (all. 2) e nella G.U.R.I. n.80 del 04.10.2024 (all. 3); b) di ogni ulteriore atto antecedente, successivo, presupposto, consequenziale ed esecutivo rispetto agli atti impugnati omesso e/o non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 10/03/2025 : per l’annullamento: a) della deliberazione del D.G. n. 1232 del 20.12.2024 (all. 1) pubblicata nell’albo on line dell’Azienda resistente a far data dal 20.12.2024, con cui sono stati approvati in via definitiva gli atti e l’elenco finale degli idonei della procedura selettiva interna, per titoli e prova orale, per l’attribuzione della qualifica dirigenziale al personale medico e sanitario EP ai sensi della L.R. n. 5/2023 b) della deliberazione del D.G. n. 153 del 22.01.2025 (all. 2) pubblicata nell’albo on line dell’Azienda resistente a far data dal 24.01.2025, con la quale sono stati approvati gli atti e il risultato di idoneità della procedura selettiva interna e veniva integrato nell’elenco finale il dott. Genitori Antonino; c) dell’atto dell’A.O.U. prot. n. 0004574/2025 del 11.02.2025 (all.3) indirizzato alla Rettrice dell’Università degli Studi di Messina con il quale è stato comunicato la conclusione della procedura selettiva interna e richiesto l’assenso per il “passaggio” dei dipendenti all’azienda sanitaria nonché d) della deliberazione del D.G. n. 948 del 14.11.2024 (all. 4) pubblicata nell’albo on line dell’Azienda resistente a far data dal 15.11.2024, con la quale veniva nominata la Commissione Esaminatrice e disposta l’ammissione alla procedura selettiva interna di n. 115 candidati, di cui n. 55 con riserva; e) della deliberazione del D.G. n. 1119 del 04.12.2024 (all. 5) pubblicata nell’albo on line dell’Azienda resistente a far data dal 06.12.2024 con la quale veniva sciolta la riserva e venivano ammessi n. 55 candidati precedentemente ammessi con riserva; f) di ogni ulteriore atto antecedente, successivo, presupposto, consequenziale ed esecutivo rispetto agli atti impugnati omesso e/o non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva interna per l’attribuzione della qualifica dirigenziale al personale medico e sanitario EP, inclusi il bando, gli atti di ammissione, la nomina della commissione, l’elenco finale degli idonei e gli atti conclusivi della procedura
Esito
Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione di indizione della procedura selettiva interna, nonché, con motivi aggiunti, gli atti successivi della procedura: la nomina della commissione esaminatrice e l’ammissione dei candidati, lo scioglimento delle riserve, l’approvazione definitiva degli atti e dell’elenco degli idonei, l’integrazione dell’elenco con un ulteriore candidato e la comunicazione all’Università degli Studi di Messina della conclusione della procedura con richiesta di assenso al passaggio dei dipendenti all’azienda sanitaria. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse senza esame del merito.
La decisione
Il Collegio ha rilevato che i ricorrenti avevano depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, ma l’ha ritenuta irrituale. In particolare, le dichiarazioni delle parti erano prive della sottoscrizione prescritta, salvo quella di uno dei ricorrenti, la cui riconducibilità alla parte non era comunque dimostrata per la mancata asseverazione della conformità all’originale della copia PDF; inoltre, i difensori non avevano documentato il possesso di una procura speciale alla rinuncia. La procura ad litem conferita per il ricorso, anche se contenente la facoltà di rinunciare agli atti, non è stata ritenuta sufficiente ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a. Pertanto, il giudice non ha dichiarato l’estinzione del processo per rinuncia. Tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., dalla rinuncia irrituale, unitamente alla mancata opposizione dell’amministrazione resistente e alla sua adesione alla rinuncia, è stata desunta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati improcedibili ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, c.p.a., senza esame delle censure di merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
La rinuncia agli atti del giudizio richiede il rispetto delle formalità prescritte e il conferimento al difensore di una procura speciale; la procura ad litem rilasciata per la proposizione del ricorso non è sufficiente, anche se contiene una generica facoltà di rinuncia agli atti.
art. 84, comma 4, c.p.a.
anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Anche una rinuncia irrituale può costituire, insieme ad altri elementi univoci e al comportamento processuale delle parti, un argomento per desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio amministrativo non può determinare l’estinzione del processo se non sono rispettate le formalità previste dall’art. 84, comma 1, c.p.a., inclusa la documentazione di una procura speciale al difensore; la procura ad litem conferita per la proposizione del ricorso non è sufficiente, anche se contempla la facoltà di rinunciare agli atti.
- Una rinuncia irrituale non è necessariamente priva di rilievo processuale: il giudice può desumere da essa, unitamente a fatti o atti univoci successivi e al comportamento delle parti, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- La mancata opposizione della parte resistente alla rinuncia irrituale, accompagnata dalla sua adesione alla definizione del giudizio, può concorrere a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse e giustificare la declaratoria di improcedibilità del ricorso, anziché l’estinzione per rinuncia.
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