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Ordinanza

Ordinanza n. 14191/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202608052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione multidisciplinare dell'ASL relativa al quadro clinico e ai bisogni terapeutici di un minore con disturbo dello spettro autistico, nella parte in cui non prevede trattamenti ABA e/o ESDM e limita a sei ore settimanali l'intervento neurocognitivo neuropsicologico integrato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la valutazione multidisciplinare adottata dal Dipartimento Integrato di Salute Mentale, Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza e delle Dipendenze Patologiche dell'ASL Roma 2, contestando l'omessa previsione di un trattamento riabilitativo con metodo ABA e/o ESDM e la previsione, per la regolazione emotivo-comportamentale e la riduzione dell'irritabilità, di sole sei ore settimanali di intervento neurocognitivo neuropsicologico integrato, suddivise tra ambito ambulatoriale, scolastico e domiciliare. È stato chiesto l'annullamento dell'atto, l'accertamento del diritto del minore a ricevere immediatamente e continuativamente i trattamenti indicati, anche con decorrenza retroattiva, nonché la condanna dell'ASL al rimborso delle spese sostenute privatamente per le terapie, quantificate in una somma oscurata, oltre alle ulteriori spese sostenute e a interessi e rivalutazione. È stata inoltre proposta domanda cautelare di sospensione dell'atto.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né la domanda cautelare né il merito delle censure. Ha ritenuto necessario acquisire dall'ASL Roma 2 una relazione documentata sui fatti di causa, con particolare riferimento alle contestazioni formulate dai ricorrenti, al fine di valutare pienamente le esigenze cautelari e le eventuali misure da adottare. L'ASL è stata onerata di depositare l'incombente entro il 15 settembre 2026; il mancato, tardivo o insufficiente adempimento potrà essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili all'acquisizione di elementi istruttori nella fase cautelare.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali relative agli incombenti istruttori.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'attività istruttoria.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il comportamento dell'amministrazione nell'esecuzione dell'incombente istruttorio, incluso il mancato, tardivo o insufficiente adempimento, può essere valutato dal giudice ai fini della decisione della fase cautelare.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e l'oscuramento delle informazioni sanitarie.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando la valutazione delle esigenze cautelari richiede una più completa ricostruzione dei fatti e delle ragioni dell'amministrazione, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio a carico dell'amministrazione intimata e rinviare la trattazione della domanda cautelare.
  • Il mancato, tardivo o insufficiente adempimento dell'incombente istruttorio disposto dal giudice può essere valutato ai fini della decisione cautelare ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
  • Quando il provvedimento giudiziario contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, la sua diffusione deve avvenire con l'oscuramento delle generalità e degli altri elementi identificativi degli interessati, secondo la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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