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Ordinanza

Ordinanza n. 12458/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensiva, - del decreto n. 323 del 21 gennaio 2026, emesso dal Direttore Generale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane, notificato in data 21 gennaio 2026, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico, per esami, a 23 posti nella qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in seguito al giudizio espresso, in data 20 gennaio 2026 (verbale n. 5), dalla commissione medica concorsuale; - del provvedimento n. 359 del 21 gennaio 2026, emesso dal Direttore Generale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per le Risorse Umane, notificato in data 21 gennaio 2026, con il quale, in esecuzione del provvedimento di cui al D.M. n. 323 del 21 gennaio 2026, è disposta la revoca della nomina in prova con riserva a Vice Direttore informatico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a decorrere dal 9 dicembre 2025, del ricorrente; - del verbale n. 5 del 20 gennaio 2026 della Commissione medica istituita per accertare il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso nei ruoli del personale del C.N.VV.F. nei confronti dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie del concorso pubblico, per esami, a 23 posti per l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico del corpo nazionale dei vigili del fuoco, consegnato in data 6 febbraio 2026, a seguito di istanza di accesso agli atti;

Giustizia amministrativa202603424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per inidoneità psico-fisica e revoca della nomina in prova con riserva a vice direttore informatico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di esclusione dal concorso, il provvedimento di revoca della nomina in prova con riserva e il verbale della commissione medica concorsuale che aveva espresso il giudizio di inidoneità. La controversia riguarda il possesso dei requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con una precedente ordinanza il TAR aveva disposto una verificazione medico-legale per accertare, avuto riguardo alle specifiche e concrete mansioni della qualifica, l'idoneità fisica e psichica del ricorrente, l'assenza di malattie infettive e diffusive e di infermità fisiche o neuropsichiche rilevanti, nonché il possesso delle capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative ed eventi critici. La relazione di verificazione non risultava ancora depositata.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso né ha deciso la domanda cautelare. Ha reiterato l'ordine istruttorio già disposto con la precedente ordinanza, incaricando il verificatore di effettuare la visita medica del ricorrente al più presto e comunque entro il 30 settembre 2026, e di depositare la relazione entro il 15 ottobre 2026. Ha posto a carico della parte ricorrente la notifica immediata della presente ordinanza, unitamente alla precedente ordinanza istruttoria, all'organo verificatore e all'amministrazione resistente, anche presso la sede reale. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 17 novembre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento, in ragione del trattamento di dati relativi alla salute.

Norme richiamate

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Costituiscono la base normativa del potere del giudice di disporre la verificazione quale mezzo istruttorio affidato a un organismo tecnico qualificato.

  • art. 2, comma 1, lett. a, D.M. Interno n. 166/2019

    idoneità fisica e psichica all'espletamento delle funzioni proprie della qualifica di vice direttore informatico del Corpo dei Vigili del Fuoco

    Il requisito di idoneità deve essere accertato con riferimento alle funzioni proprie della qualifica.

  • art. 2, comma 1, lett. b, D.M. Interno n. 166/2019

    profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti, e da imperfezioni e infermità fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale

    La verificazione deve accertare il possesso del profilo sanitario richiesto, considerando anche le esigenze di tutela della salute e dell'incolumità del candidato e dei colleghi.

  • art. 2, comma 2, D.M. Interno n. 166/2019

    adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici

    Le capacità attitudinali devono essere valutate in correlazione alle funzioni previste per la qualifica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità del ricorrente

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi connessi a informazioni relative alla salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    dati relativi alla salute

    Il richiamo giustifica la protezione dei dati personali appartenenti a categorie particolari mediante oscuramento delle generalità.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    dati relativi alla salute

    La norma è richiamata quale ulteriore fondamento della tutela dei dati sanitari del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la decisione sull'impugnazione di un'esclusione concorsuale per inidoneità psico-fisica richiede accertamenti tecnici, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. e reiterarne l'ordine se la relazione non è stata depositata.
  • La verifica dell'idoneità psico-fisica e attitudinale per l'accesso a una qualifica pubblica deve essere svolta in concreto, considerando le specifiche mansioni della qualifica e le correlate esigenze di tutela della salute e dell'incolumità del candidato e degli altri lavoratori.
  • In presenza di dati relativi alla salute contenuti in un provvedimento giurisdizionale, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità dell'interessato in caso di diffusione del provvedimento, sulla base della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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