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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26779/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello deducendo, con il primo e il secondo motivo, violazione di legge e vizi nell'accertamento della responsabilità penale per il reato di ricettazione, sostenendo che le condotte ascritte non fossero state correttamente e compiutamente individuate e che difettasse l'effettiva prova dell'elemento soggettivo. Con il terzo motivo lamentava l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione rilevava che le doglianze sui primi due motivi erano generiche, reiterative e non confrontate con la motivazione della sentenza di appello, poiché miravano in realtà a una nuova valutazione delle prove e a una diversa ricostruzione dei fatti. La motivazione di merito, invece, era ritenuta coerente e adeguata: il giudice di appello aveva valorizzato le testimonianze, i riscontri documentali, l'individuazione del ricorrente mediante video-sorveglianza e la sua disponibilità del bene di provenienza illecita, applicando il principio per cui risponde di ricettazione chi, trovato in possesso di refurtiva, non offra una spiegazione attendibile della provenienza del possesso. Quanto al terzo motivo, la Corte lo considerava manifestamente infondato e comunque generico, perché la Corte di appello aveva già escluso le attenuanti facendo leva sulla gravità del fatto e sui precedenti penali, anche specifici, del ricorrente. Infine, la doglianza sulla pena era ritenuta inammissibile perché la commisurazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto infondate o comunque non specifiche tutte le doglianze: i primi due motivi perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito senza confrontarsi con la motivazione di appello; il terzo perché volto a contestare il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena senza evidenziare vizi logici o giuridici della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici; la genericità o la mancanza di correlazione con la motivazione impugnata comporta l'inammissibilità.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche devono essere oggetto di valutazione motivata; il loro diniego è insindacabile in cassazione se sorretto da adeguata motivazione, specie in presenza di gravità del fatto e precedenti penali.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nei limiti dei criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La commisurazione della pena deve essere effettuata secondo i criteri legali relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamato per ribadire che la mancanza di specificità dei motivi del ricorso comporta l'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La specificità del motivo richiede un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata; è generico anche il motivo che non si correla alle argomentazioni decisive sviluppate dal giudice di merito.
  • In tema di ricettazione, la disponibilità di refurtiva, in assenza di elementi che colleghino il possesso alla commissione del furto, impone all'imputato di fornire una spiegazione plausibile e attendibile della provenienza del bene; in mancanza, la responsabilità può essere affermata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza elementi ostativi come la gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato; in cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito sul punto.
  • La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione salvo illogicità manifesta o assenza di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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