Sentenza n. 80/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento Risarcimento del danno per mancata istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento omissivo delle amministrazioni relativo all’attivazione e conclusione delle procedure per l’istituzione della previdenza complementare nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, soggetti al sistema pensionistico contributivo, hanno dedotto che la mancata istituzione della previdenza complementare prevista per il personale del comparto sicurezza e difesa avrebbe determinato una disparità di trattamento rispetto al pubblico impiego contrattualizzato e un danno patrimoniale, consistente nella mancata contribuzione datoriale, nella perdita dei benefici fiscali sui versamenti individuali e nell’impossibilità di destinare al fondo il trattamento di fine servizio. Hanno invocato la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 3 del d.lgs. n. 124/1993, dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 195/1995, dell’art. 26, comma 20, della l. n. 448/1998, dell’art. 67 del d.P.R. n. 254/1999, dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005 e dell’art. 2 della l. n. 241/1990, nonché dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU e degli artt. 12 ed E della Carta sociale europea. In corso di causa hanno inoltre richiamato una decisione del Comitato europeo dei diritti sociali e sollevato questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che affidano l’istituzione della previdenza complementare alla concertazione e alla contrattazione. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di giurisdizione, la carenza di legittimazione passiva dei Ministeri e, soprattutto, l’assenza di un interesse concreto e direttamente tutelabile dei singoli dipendenti, essendo la materia riservata alle organizzazioni sindacali e agli organismi rappresentativi.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la domanda risarcitoria riguardi l’inadempimento di obblighi strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego e rientri quindi nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, in conformità all’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione. Ha tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva. Secondo il Collegio, l’istituzione della previdenza complementare è rimessa alle procedure di negoziazione e concertazione e non costituisce una pretesa individuale direttamente azionabile dai singoli dipendenti. Questi ultimi sono titolari di un interesse solo indiretto e riflesso, mentre la partecipazione alle procedure spetta alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e agli organismi rappresentativi del personale militare. La natura facoltativa della previdenza complementare, desunta dall’espressione normativa “possono essere istituite”, esclude inoltre un autonomo titolo dei singoli lavoratori per chiedere l’attivazione del fondo o il risarcimento dei danni derivanti dalla sua mancata realizzazione. Il TAR ha ritenuto irrilevante, ai fini della legittimazione e della questione di costituzionalità, la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali, in quanto potenzialmente idonea a fondare soltanto una raccomandazione non vincolante allo Stato e priva di effetto diretto sul giudizio. La questione di legittimità costituzionale non è stata quindi esaminata. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
La controversia risarcitoria relativa alla mancata attivazione della previdenza complementare per dipendenti del comparto sicurezza e difesa attiene al rapporto di servizio ed è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 26, comma 20, l. n. 448/1998
Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, […] l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni.
L’istituzione della previdenza complementare per il personale interessato è affidata alle procedure di negoziazione e concertazione, alle quali i singoli dipendenti non partecipano direttamente.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 252/2005
Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
La previdenza complementare è una misura eventuale e non doverosa, istituita mediante gli strumenti negoziali previsti dall’ordinamento; i singoli lavoratori non hanno autonomo titolo per pretenderne la realizzazione.
art. 74 c.p.a.
Consente al giudice di motivare la sentenza mediante rinvio a precedenti conformi, utilizzato dal TAR per richiamare la propria giurisprudenza sulla carenza di legittimazione dei singoli dipendenti.
art. 12, par. 3, Carta sociale europea
La decisione del Comitato europeo dei diritti sociali richiamata dai ricorrenti non è stata ritenuta direttamente vincolante né idonea a superare il difetto di legittimazione nel giudizio nazionale.
art. E Carta sociale europea
Il richiamo al principio di non discriminazione contenuto nella decisione del Comitato europeo dei diritti sociali non produce, secondo il TAR, effetti diretti sulle condizioni dell’azione risarcitoria proposta dai singoli dipendenti.
Massime di principio
- La controversia risarcitoria per la mancata attivazione della previdenza complementare destinata al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando il danno dedotto deriva dall’inadempimento di obblighi strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego, anche se la prestazione ha contenuto solo genericamente previdenziale.
- Quando l’istituzione della previdenza complementare è rimessa dalla legge a procedure di concertazione o contrattazione collettiva, i singoli dipendenti destinatari finali del regime previdenziale hanno, rispetto all’avvio e alla conclusione di tali procedure, un interesse soltanto indiretto e riflesso, privo dei requisiti di concretezza, attualità e diretta tutelabilità necessari per agire in giudizio.
- La previsione normativa secondo cui le forme pensionistiche complementari “possono essere istituite” esprime la natura facoltativa del meccanismo e non attribuisce ai singoli lavoratori un diritto soggettivo o un interesse legittimo direttamente azionabile all’istituzione del fondo, né un autonomo diritto al risarcimento per la sua mancata realizzazione.
- La decisione del Comitato europeo dei diritti sociali nell’ambito della procedura di reclamo collettivo, ove idonea a condurre soltanto a una raccomandazione non vincolante dello Stato, non produce effetto diretto sulle condizioni dell’azione né attribuisce ai singoli lavoratori la legittimazione a proporre una domanda risarcitoria per la mancata istituzione della previdenza complementare.
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