Cassazione Penale, Sentenza n. 42300/2024 del 18/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per gravi indizi di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (cocaina ed eroina). Ghazi Ajari deduceva: 1) perdita di efficacia della misura per presunto deposito tardivo della motivazione oltre il termine di 45 giorni; 2) contraddittorietà della motivazione sulla gravità indiziaria, in particolare per l'uso della sua partecipazione a una aggressione (capo 1) come elemento associativo, nonché incoerenza fra contestazione di cessione di eroina e presunta associazione dedita alla cocaina, e omissione di valutazione dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Ayari Chahid deduceva: 1) perdita di efficacia della misura per lo stesso presunto deposito tardivo; 2) violazione degli artt. 275, comma 3-bis e 292 c.p.p. e mancata motivazione sul perché gli arresti domiciliari con controllo elettronico sarebbero stati inidonei rispetto alla custodia cautelare in carcere.
La decisione
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Sul punto temporale, la Corte afferma che il termine di 45 giorni per il deposito della motivazione decorre dalla data di deposito del dispositivo (qui 6 aprile 2024), quindi il termine (scadenza 21 maggio 2024) è stato rispettato. Sulla gravità indiziaria riguardo ad Ajari, la Corte ritiene che, oltre all'episodio dell'aggressione, sussistano plurimi elementi probatori: ripetute cessioni di eroina, stretti legami con altri indagati, attività coordinata e controllo territoriale dell'attività di spaccio, elementi idonei a integrare il requisito dei gravi indizi per il reato associativo che comprende sia cocaina sia eroina. Quanto all'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5 DPR 309/1990, la Corte conferma che la valutazione non può basarsi solo sul dato ponderale ma richiede un esame complessivo della condotta; qui la professionalità, la persistenza e il contesto associativo escludono l'applicabilità della fattispecie lieve. Sulla doglianza di Ayari relativa alla mancata valutazione degli arresti domiciliari con controllo elettronico, la Corte ritiene che l'omessa motivazione su tale punto non comporti la nullità dell'ordinanza e possa essere integrata in sede di riesame, posto che l'art. 292 c.p.p. non elenca tale omissione tra i requisiti essenziali a pena di nullità e l'art. 275 c.p.p. non prevede sanzioni specifiche per l'inosservanza del relativo onere motivazionale.
Norme richiamate
art. 309, comma 10 cod. proc. pen.
indica la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva in caso di mancato rispetto del termine per il deposito
Il termine per il deposito dell'ordinanza del riesame decorre dalla data del deposito del dispositivo e il mancato rispetto determina la perdita di efficacia solo se il deposito eccede il termine rispetto a quella data; nel caso specifico il dispositivo è stato depositato il 6/4/2024 e il termine di 45 giorni è stato rispettato
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
prevede la derubricazione della detenzione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità
La norma richiede una valutazione complessiva della condotta e non solo del dato ponderale; la professionalità, la persistenza e il contesto associativo possono escludere l'applicabilità della causa di non punibilità/attenuazione anche se le quantità sono ridotte
art. 275 cod. proc. pen.
dispone l'onere motivazionale aggiuntivo in caso di misura cautelare in carcere
L'omessa specifica valutazione comparativa con gli arresti domiciliari e il controllo elettronico non comporta automaticamente nullità del provvedimento; l'onere motivazionale non è sanzionato da nullità automatica
art. 292 cod. proc. pen.
indica il contenuto dell'ordinanza cautelare e le ipotesi speciali di nullità
L'art. 292 non inserisce tra i requisiti essenziali dell'ordinanza l'obbligo di motivare espressamente l'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico; la mancanza può essere integrata in sede di riesame e non determina di per sé la nullità
art. 178 cod. proc. pen.
norma generale sulle nullità
Le nullità procedurali hanno effetti soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge o se rientrano nelle nullità generali; l'omissione riferita alla motivazione comparativa non è stata ritenuta tra queste nullità
Massime di principio
- Il termine di 45 giorni per il deposito della motivazione dell'ordinanza del riesame decorre dalla data del deposito del dispositivo (non dalla data della camera di consiglio); il rispetto del termine va verificato su quella base temporale
- In sede di giudizio di legittimità su provvedimenti cautelari la valutazione sulla motivazione è limitata all'adeguatezza logica e giuridica delle ragioni addotte dal giudice di merito, non alla riconsiderazione integrale delle prove già apprezzate
- L'applicabilità dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 non si fonda solo sulle quantità: si richiede una valutazione complessiva della condotta (modalità, durata, professionalità, contesto associativo)
- L'omessa motivazione specifica circa l'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico non determina automaticamente la nullità dell'ordinanza cautelare se non è prevista espressamente dall'art. 292 c.p.p.; tale omissione può essere integrata in sede di riesame
- Per ritenere la sussistenza del reato associativo e la gravità indiziaria è sufficiente la convergenza di elementi quali plurime cessioni, coordinamento tra soggetti, controllo territoriale dell'attività di spaccio e rapporti stretti con altri indagati
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