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Sentenza

Sentenza n. 89/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e decreto prefettizio di espulsione mediante partenza volontaria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cittadino egiziano entrato in Italia nel 2005, già titolare di permesso per lavoro subordinato e successivamente di permesso per motivi familiari, ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo adottato dalla Questura di Brescia e il successivo decreto prefettizio di espulsione. Il diniego era fondato sulla ritenuta pericolosità sociale, desunta da plurime condanne intervenute tra il 2007 e il 2021, tra cui una condanna irrevocabile per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, nonché dalla pendenza di un procedimento per furto aggravato. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 3, comma 3, d.lgs. 286/1998 per omessa traduzione del provvedimento; violazione degli artt. 9, comma 4, 5, comma 5, e 18 d.lgs. 286/1998, sostenendo che l'espulsione avrebbe pregiudicato la partecipazione ai procedimenti penali e l'espiazione della pena in Italia; violazione dell'art. 2563 c.c., in relazione a rapporti contrattuali e interessi di terzi; violazione dell'art. 8 CEDU per lesione della vita privata e familiare e del diritto al lavoro; violazione dell'art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998, contestando la rilevanza delle condanne e l'attualità della pericolosità sociale; violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 24 Cost., difetto di motivazione, travisamento, difetto di istruttoria e mancata indicazione delle fonti dei precedenti; violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 2 l. 241/1990, per omessa considerazione dell'attività imprenditoriale e della posizione lavorativa e contributiva; violazione dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998, per il rischio di persecuzione e di pericolo in caso di rientro in Egitto. Il ricorrente ha inoltre chiesto il rilascio di permessi per lavoro autonomo, per motivi di giustizia, per motivi umanitari o di protezione internazionale.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente disposto lo stralcio della memoria e dei documenti depositati dal ricorrente il 13 gennaio 2026, perché tardivi rispetto al termine di cui all'art. 73 c.p.a. Ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle censure relative al decreto prefettizio di espulsione e sulle domande concernenti il rilascio di permessi per motivi umanitari o di protezione internazionale, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario; gli effetti processuali e sostanziali della domanda possono essere conservati mediante riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Ha quindi dichiarato inammissibili, per difetto di giurisdizione, il secondo, il quarto e l'ottavo motivo, diretti contro l'espulsione. Quanto al diniego del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, ha respinto il ricorso. La mancata traduzione non ha invalidato l'atto, essendo una mera irregolarità non lesiva del diritto di difesa, poiché il ricorrente lo ha impugnato tempestivamente e ha svolto compiute difese. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, riguardando pretese di soggetti estranei al giudizio. Il quinto e il settimo motivo sono stati respinti: il diniego non si fondava automaticamente sulle condanne, ma su un giudizio complessivo e attualizzato di pericolosità sociale, basato sulla reiterazione delle condotte, sulla loro estensione temporale e sulla pendenza di un procedimento per furto aggravato. La Questura aveva inoltre considerato i legami familiari, rilevando la separazione dalla moglie e la cessazione della convivenza. L'omessa menzione della ditta individuale non ha inciso sulla legittimità dell'atto, poiché le esigenze di sicurezza pubblica erano state adeguatamente ponderate. È stato respinto anche il sesto motivo: le condanne erano identificabili attraverso l'organo giudicante, la data, il titolo di reato, la data dell'accertamento e il passaggio in giudicato, oltre a risultare dal certificato del casellario giudiziale. La domanda di rilascio del permesso per motivi di giustizia non è stata esaminata, in quanto non risultava né una richiesta dell'autorità giudiziaria né una previa richiesta dell'interessato all'amministrazione, e il giudice non può sostituirsi all'amministrazione esercitando poteri non ancora esercitati ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a. Il ricorso è stato quindi in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; è revocato quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio.

    Il diniego o la revoca non possono fondarsi sul solo dato formale delle condanne, ma richiedono un giudizio complessivo, attuale e motivato di pericolosità sociale, considerando anche la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La condanna irrevocabile per il reato previsto dalla disposizione è stata ritenuta riconducibile ai reati contemplati dall'art. 381 c.p.p., in ragione della pena detentiva superiore nel massimo a tre anni.

  • art. 380 c.p.p.

    La disposizione individua una delle categorie di reati delle cui condanne l'amministrazione deve tenere conto nella valutazione della pericolosità ai fini del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.

  • art. 381 c.p.p.

    La disposizione rileva, limitatamente ai delitti non colposi, tra i parametri espressamente richiamati dall'art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998; il giudizio di pericolosità può comunque fondarsi anche su ulteriori fatti ed elementi.

  • art. 18, comma 2, d.lgs. 150/2011

    Le controversie relative ai decreti prefettizi di espulsione spettano al giudice ordinario, individuato nel giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità emanante.

  • art. 11, comma 1, lett. c-bis), d.P.R. 394/1999

    Il permesso è rilasciato su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per determinati reati.

    Il rilascio presuppone una richiesta dell'autorità giudiziaria; in assenza di tale richiesta e di una previa istanza amministrativa, il giudice non può ordinare direttamente il rilascio del permesso.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo non può pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

  • art. 18, comma 2, d.lgs. 150/2011

    Le controversie relative ai decreti prefettizi di espulsione spettano al giudice ordinario, individuato nel giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità emanante.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria di giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio previsto.

  • art. 73 c.p.a.

    Il deposito tardivo di memorie e documenti ne comporta lo stralcio dal fascicolo processuale.

Massime di principio

  • Il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere disposto automaticamente per la sola esistenza di condanne penali: l'amministrazione deve formulare un giudizio complessivo, concreto, attuale e motivato di pericolosità sociale, considerando la reiterazione e l'estensione temporale delle condotte, gli eventuali procedimenti pendenti e il percorso di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
  • Ai fini della valutazione della pericolosità sociale prevista dall'art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998, le condanne per i reati indicati dagli artt. 380 e 381 c.p.p. costituiscono elementi rilevanti ma non esclusivi; il giudizio può fondarsi anche su denunce, procedimenti pendenti e ulteriori elementi non aventi autonoma rilevanza penale, purché concretamente indicativi di pericolosità.
  • La mancata traduzione nella lingua d'origine di un provvedimento amministrativo destinato a uno straniero costituisce mera irregolarità quando non abbia concretamente impedito la tempestiva impugnazione e l'esercizio pieno del diritto di difesa.
  • Le controversie relative ai decreti prefettizi di espulsione e le domande dirette al rilascio di permessi per motivi umanitari o di protezione internazionale, in quanto attinenti a diritti soggettivi, spettano al giudice ordinario e non al giudice amministrativo.
  • Il giudice amministrativo non può ordinare il rilascio di un titolo di soggiorno per motivi di giustizia quando manchino sia la richiesta dell'autorità giudiziaria prevista dalla legge sia una previa istanza amministrativa, poiché ciò comporterebbe l'esercizio giudiziale di un potere amministrativo non ancora esercitato.
  • La motivazione del diniego è sufficiente quando i precedenti penali posti a fondamento della valutazione di pericolosità siano identificabili mediante indicazione dell'organo giudicante, della data, del titolo di reato, dell'accertamento e dell'eventuale passaggio in giudicato, senza necessità di ulteriori indicazioni se l'interessato non contesta l'esistenza dei precedenti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEspulsione e allontanamentoProtezione internazionale e specialeGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiRiparto di giurisdizioneDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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