Ordinanza n. 1983/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di ogni opportuna misura cautelare, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: (a) del provvedimento ENAC n. prot. -OMISSIS- del 17 febbraio 2026 “Background check rafforzato temporaneamente negativo” adottato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – Direzione Territoriale Regioni Centro; (b) della nota prot. n. -OMISSIS- “Background check” della Questura di Perugia – Ufficio di Gabinetto; (c) ove occorrer possa, nei limiti di interesse, del Programma Nazionale per la Sicurezza dell’aviazione civile (PNS) Parte A, edizione n. 3 del 7 settembre 2020, emendamento n.1 del 7 novembre 2023 adottato dall’ENAC; (d) nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente il 23\3\2026 : (e) degli atti impugnati con il ricorso introduttivo; (f) nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti, ai quali si aggiunge la memoria di costituzione depositata dall’ENAC nel presente giudizio in data 20 marzo 2026, nella parte in cui integra i provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ENAC di esito temporaneamente negativo del background check rafforzato e ritiro del tesserino di accesso aeroportuale, unitamente alla nota della Questura di Perugia e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni aeroportuali e di sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, il provvedimento ENAC e la nota della Questura di Perugia con cui è stato disposto il ritiro del tesserino di accesso aeroportuale in ragione dell'esito temporaneamente negativo del background check rafforzato, fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna della Corte di appello di Perugia per il reato di falso ideologico commesso, in concorso, nello svolgimento di attività lavorativa in ambito aeroportuale. Il ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti. Il giudice ha esaminato, in particolare, la riconducibilità della vicenda alle ipotesi di esito temporaneamente negativo previste dal Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile e la compatibilità della misura con le esigenze di safety e security del trasporto aereo.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare per difetto, allo stato, del fumus boni iuris. Ha ritenuto che gli atti della Questura e dell'ENAC appaiano legittimi perché meramente attuativi del Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile. In particolare, il PNS considera temporaneamente negativo il background check in presenza di procedimenti penali, anche senza sentenza di condanna, per delitti commessi o riconducibili ad attività svolte in ambito aeroportuale; tale presupposto risultava integrato dalla condanna per falso ideologico commesso nell'esercizio di funzioni connesse all'assunzione di personale aeroportuale. Il giudice ha inoltre rilevato che il reato rientra, in astratto, tra quelli indicati nell'allegato II alla direttiva 2016/681, richiamato dal regolamento di esecuzione UE 2015/1998, quale falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi. La misura è stata ritenuta necessaria e proporzionata, sia rispetto alle esigenze di sicurezza del trasporto aereo sia perché limitata al tempo necessario al passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Nel bilanciamento degli interessi è stato privilegiato l'interesse delle amministrazioni al mantenimento degli atti. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base della sommaria delibazione prevista in questa fase, il TAR ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris.
Allegato n. 1, punto 11, Parte A, Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile
l’esito del controllo dei precedenti personali (background check) “è da considerarsi temporaneamente negativo: […] 2. per procedimenti penali, anche in assenza di una sentenza di condanna, per delitti commessi e/o riconducibili ad attività svolte in ambito aeroportuale”
La previsione consente di qualificare temporaneamente negativo il controllo dei precedenti personali quando sussistano procedimenti penali relativi a delitti commessi o riconducibili ad attività aeroportuali.
punto 11.0.9 del Regolamento di esecuzione UE 2015/1998
Richiama l'elenco dei reati rilevanti per la valutazione dell'affidabilità nel settore della sicurezza aerea, cui il PNS fa riferimento.
Allegato II alla direttiva 2016/681
“falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi”
Include tra i reati rilevanti la falsificazione di atti amministrativi e il traffico di documenti falsi; il TAR ha ritenuto che il falso ideologico contestato possa essere ricondotto a tale fattispecie.
art. 479 cod. pen.
È la fattispecie di falso ideologico per la quale il ricorrente è stato condannato; la sua commissione in ambito aeroportuale costituisce elemento valutato ai fini del background check.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può negare la sospensione di un provvedimento quando, a una sommaria delibazione, gli atti risultino conformi alle previsioni del Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile e non emerga una plausibile illegittimità.
- Nel settore della sicurezza aeroportuale, l'esito del background check può essere qualificato temporaneamente negativo anche in presenza di un procedimento penale non ancora definito con sentenza irrevocabile, quando il delitto sia stato commesso o sia riconducibile ad attività svolte in ambito aeroportuale.
- La commissione di un reato di falso nell'esercizio di funzioni connesse all'attività aeroportuale può giustificare il ritiro temporaneo del tesserino di accesso aeroportuale, in attesa dell'accertamento definitivo della responsabilità penale.
- Una misura temporanea di sospensione dell'affidabilità aeroportuale, limitata al tempo necessario per il passaggio in giudicato della sentenza penale, può essere ritenuta necessaria e proporzionata in ragione delle superiori esigenze di safety e security del trasporto aereo.
- Nel bilanciamento cautelare, le esigenze pubbliche di sicurezza del trasporto aereo possono prevalere sull'interesse individuale alla conservazione del tesserino di accesso aeroportuale quando la misura trovi base nel PNS e sia temporalmente circoscritta.
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