Sentenza n. 1472/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro n. 664/2025, pubblicata in data 28.01.2025, nel giudizio recante R.G. n. 5547/2023, notificata all’Amministrazione in data 04.02.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 664/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 664/2025, pubblicata il 28 gennaio 2025 e notificata all’Amministrazione il 4 febbraio 2025. La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato e ha condannato il Ministero all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, mediante emissione di buoni elettronici di euro 500,00 per ciascuna delle annualità 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’Amministrazione, anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, chiedendo l’esecuzione del giudicato, gli interessi legali e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e regolarmente notificata, produce un immediato effetto conformativo e ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale deve attribuire concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudice civile. Poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava intervenuta l’esecuzione, il Ministero è stato ordinato a dare attuazione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, corrispondendo complessivamente euro 1.500,00, oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo. Il TAR ha inoltre nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della Direzione Generale del Ministero competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con obbligo di assicurare l’esecuzione entro i successivi sessanta giorni dall’insediamento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione consente di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando riconosce nei confronti della pubblica amministrazione il diritto a conseguire una prestazione o un bene della vita, ha immediato valore conformativo e ordinatorio e può essere eseguita mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione deve conformarsi concretamente al decisum del giudice ordinario, assicurando al destinatario l’utilità sostanziale riconosciuta dalla sentenza e non limitandosi ad adottare atti meramente formali.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, regolarmente notificata all’Amministrazione, dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, giustifica l’ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato anche ratione muneris, attribuendogli il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
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